Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5910 del 20 aprile 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel liquidare il danno biologico il giudice del merito può ricorrere alternativamente o ad una tabella di capitalizzazione, ovvero ad un criterio equitativo puro, tenendo, però, conto di tutte le circostanze del caso concreto; tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata.

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