Cassazione civile Sez. III sentenza n. 24745 del 28 novembre 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso d'investimento da parte di un'automobile, di un pedone situato oltre la carreggiata, con veicolo fermo per guasto, la responsabilità del conducente ex art. 2054, primo comma, c.c. deve presumersi esclusiva salvo l'assolvimento dell'onere della prova, incombente sull'autore del danno di aver fatto il possibile per evitare il prodursi del fatto lesivo. Non può, pertanto, il giudice del merito riconoscere l'esistenza di un concorso di colpa del pedone a causa dell'ingombro della sede stradale, se tale circostanza non costituisce concausa o condotta efficiente, equiparabile al caso fortuito e se non vi sia stata rituale deduzione ed eccezione del fatto impeditivo totale o parziale, costituito dalla prova liberatoria posta a carico del conducente.

(massima n. 2)

La lesione del diritto alla salute esige un ristoro integrale anche quando ha ad oggetto il danno psichico conseguente alla morte di un parente od un congiunto. Deve, pertanto, censurarsi il rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico di natura psichica dovuto a perdita parentale già riconosciuto dal giudice di primo grado ed escluso dal giudice d'appello rifiutando di dare corso alla consulenza medico-legale, idonea a fornire la prova scientifica della compromissione dell'integrità psico-fisica lamentata.

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