Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10629 del 26 ottobre 1998

(3 massime)

(massima n. 1)

Il danno alla salute, per quanto normalmente si risolva in un peggioramento della qualità della vita, presuppone pur sempre una lesione dell'integrità psicofisica, di cui quel peggioramento è solo conseguenza. Non è dunque in sé risarcibile la minore godibilità della vita, ma solo il diritto alla salute, costituente il bene giuridicamente tutelato dall'art. 32 Cost. Sn difetto di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto, che sia conseguita alle sofferenze indotte dalla perdita del congiunto, non è configurabile un danno biologico risarcibile per gli stretti congiunti della persona deceduta.

(massima n. 2)

In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione, comunque, ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito). Ove il trasporto sia avvenuto in base a titolo contrattuale, con l'azione prevista dall'art. 1681 c.c. - che stabilisce la responsabilità contrattuale del (solo) vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio - può infatti concorrere quella extracontrattuale di cui all'art. 2054 c.c. Pertanto, il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ai fini dell'affermazione della responsabilità solidale del proprietario ai sensi del terzo comma dell'art. 2054 è, in particolare, irrilevante che quella del conducente sia riconosciuta in via presuntiva ai sensi dei primi due commi di cui all'art. 2054; ovvero sulla base di un accertamento in concreto della colpa (ex art. 2043 c.c.), giacché l'estensione della responsabilità al proprietario mira a soddisfare la generale, fondamentale esigenza di garantire il risarcimento al danneggiato.

(massima n. 3)

In tema di diritto al risarcimento del danno che spetta ai congiunti di persona deceduta a causa dell'altrui fatto illecito, la perdita da parte dei familiari di una serie di prestazioni economicamente valutabili attinenti alla cura e all'assistenza cui avevano diritto nell'ambito del rapporto familiare non costituisce necessariamente danno patrimoniale risarcibile, ben potendo l'organizzazione familiare essere sistemata in modo tale da non risentire di una specifica lesione patrimoniale, segnatamente se gli impegni lavorativi esterni della defunta, nella specie moglie e madre, fossero non occasionali né saltuari, sì da apparire assorbenti, ovvero se sia presumibile che la famiglia, anche in relazione al livello delle entrate economiche complessive, si sia servita di aiuti esterni o della collaborazione di domestici.

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