Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7547 del 7 novembre 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di estinzione della fideiussione, il termine di sei mesi previsto dall'ari. 1957 c.c. Perché il creditore proponga le sue istanze nei confronti del debitore — termine alla cui osservanza è condizionata la conservazione della garanzia del creditore nei confronti del fideiussore — decorre dalla scadenza del credito principale e non già dal successivo momento in cui si sia eventualmente formato il titolo esecutivo.

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