Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6105 del 20 novembre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ordinamento penitenziario, l'autorizzazione alla visita al figlio infermo o affetto da "handicap" grave, di cui all'art. 21-ter, comma 1, ord. pen., può essere concessa più volte e, ai fini del rilascio dell'autorizzazione successiva alla prima, non è richiesto l'aggravamento delle condizioni di salute del medesimo, ma occorre che l'autorità competente effettui, caso per caso, un bilanciamento tra le esigenze del soggetto tutelato e quelle inerenti alla complessiva situazione trattamentale del detenuto, tenendo conto in particolare del numero e della frequenza delle visite già autorizzate e delle condizioni di sicurezza nel rispetto delle quali la visita può trovare esecuzione.

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