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Articolo 3 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 22/06/2023]

Soggetti aventi diritto

Dispositivo dell'art. 3 Legge 104

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

Massime relative all'art. 3 Legge 104

Cass. civ. n. 4833/2023

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., l'interesse ad agire per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave, di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104 del 1992, sussiste indipendentemente dalla specificazione di un determinato beneficio, in quanto la predetta condizione assume un pieno rilievo giuridico, essendo tutelata dall'ordinamento in funzione del successivo riconoscimento di molteplici misure finalizzate a rimuovere le singole situazioni di discriminazione dalla stessa generate.

Cass. civ. n. 21819/2021

Ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, la cui condizione giuridica è equiparata, sotto tale profilo, a quella dei figli minori ex art. 337 septies c.c., il giudice di merito è tenuto ad accertare se il figlio che richieda la contribuzione sia portatore di un handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, richiamato dall'art. 37 bis disp. att. c.c., ossia se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, essendo, in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile non a quella dei minori bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni.

Cass. pen. n. 6105/2020

In tema di ordinamento penitenziario, l'autorizzazione alla visita al figlio infermo o affetto da "handicap" grave, di cui all'art. 21-ter, comma 1, ord. pen., può essere concessa più volte e, ai fini del rilascio dell'autorizzazione successiva alla prima, non è richiesto l'aggravamento delle condizioni di salute del medesimo, ma occorre che l'autorità competente effettui, caso per caso, un bilanciamento tra le esigenze del soggetto tutelato e quelle inerenti alla complessiva situazione trattamentale del detenuto, tenendo conto in particolare del numero e della frequenza delle visite già autorizzate e delle condizioni di sicurezza nel rispetto delle quali la visita può trovare esecuzione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 3 Legge 104

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

E. C. chiede
sabato 09/03/2024
“Mi è stata riconosciuta una invalidità del 74x100 e la 104 art.3 comma 1.
La 104 a cosa mi dà diritto?
Come faccio ad avere il certificato ufficiale visto che tale invalidità mi è stata riconosciuta con omologa del tribunale di Roma?
Grazie mille”
Consulenza legale i 18/03/2024
Il riconoscimento dell’invalidità di cui all’art. 3, comma 1, L. 104/1992 non dà diritto a provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità per invalidità civile).

L’INPS, infatti, eroga trattamenti economici alle persone invalide con percentuale di invalidità superiore al 74%.
Chi ha una percentuale inferiore a questa soglia ha diritto a richiedere protesi e ausili in maniera gratuita.

I seguenti soggetti hanno diritto ad una serie di agevolazioni fiscali legate all’acquisto di mezzi di trasporto:
  • Sordi e non vedenti;
  • Disabili con handicap psichico e titolari dell’indennità di accompagnamento;
  • Disabili con limitate capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
  • Disabili con capacità motorie ridotte.
Possono accedere alle agevolazioni anche i familiari che abbiano fiscalmente a carico i soggetti appena elencati, a patto che i veicoli interessati vengano utilizzati prevalentemente a beneficio del disabile. Si ricorda che per essere considerato “fiscalmente a carico” il disabile deve possedere un reddito annuo ai fini fiscali non superiore ad euro 2.840,51, limite elevato a 4.000,00 euro (dal 1º gennaio 2019) per i figli di età non superiore a 24 anni.

Le misure di favore consistono in:
  • Detrazione IRPEF del 19% sul costo di acquisto di mezzi nuovi o usati calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro (compresi anche gli oneri di riparazione del veicolo);
  • Applicazione di un’IVA ridotta al 4% sul costo di acquisto, in luogo di quella ordinaria del 22%;
  • Esenzione a tempo indeterminato dal pagamento del bollo;
  • Esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico.
Il disabile o il familiare che l’abbia fiscalmente a carico possono, inoltre, portare in deduzione dal reddito complessivo ai fini fiscali:
  • Le spese mediche generiche (ad esempio quelle sostenute per l’acquisto di medicinali ovvero per prestazioni del medico di base);
  • Le spese di assistenza specifica, tali si intendono le prestazioni di assistenza infermieristica ovvero quelle fornite da assistenti di base o operatori tecnico-assistenziali (a patto che siano dirette esclusivamente alla cura del disabile).
  • Prevista altresì la detrazione IRPEF del 19% sulle prestazioni mediche specialistiche per la parte eccedente euro 129,11.

Le detrazioni al 19% possono essere applicate integralmente per le spese di:
  • Trasporto in ambulanza;
  • Acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  • Costruzione di rampe per eliminare le barriere architettoniche;
  • Adattamento dell’ascensore per l’utilizzo della carrozzella;
  • Acquisto di strumentazioni tecnico / informatiche per facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei disabili (ad esempio modem, pc, tastiera espansa), per i quali è altresì prevista l’IVA agevolata al 4% (a patto che siano funzionali all’invalidità e che ci sia un certificato medico che ne attesti la necessità);
  • Mezzi per deambulare, accompagnare o sollevare il disabile.
La Legge 104 anche se riconosciuta con il comma 1, prevede che l’invalido possa:
  • fruire del bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • Contrassegni per la circolazione e la sosta;
  • Accesso alle liste del collocamento obbligatorio.
  • Possibilità di rifiutare il lavoro notturno: non sono obbligati a prestare lavoro notturno i lavoratori disabili ex art. 3, comma 1 e i soggetti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile. Per lavoro notturno si intende quel periodo di tempo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino.;
  • se dipendente della pubblica amministrazione, con un grado di invalidità maggiore ai due terzi o con minoranze, iscritto alle categorie prima seconda e terza della tabella A, ha priorità di scelta tra le sedi disponibili e ha la precedenza nell’effettuare domanda di trasferimento;
  • Riduzione del 50% sul canone mensile di telefonia fissa;
  • Esenzione dal ticket sanitario per soggetti con invalidità non inferiore al 66%;
  • Contributo ASL pari al 20% della spesa sostenuta per l’adattamento dei dispositivi di guida, nei veicoli intestati a persone con patente speciale;
Per quanto riguarda il decreto di omologa, si fa presente che la sentenza emessa da un giudice sostituisce a tutti gli effetti il contenuto dell’atto impugnato (nel nostro caso l’atto impugnato, con ricorso davanti al giudice, è il verbale di invalidità o handicap o disabilità).
Questo vale anche nel caso dei ricorsi contro i verbali delle Commissioni Mediche Asl/Inps per il riconoscimento dell’invalidità civile, l’handicap (Legge n. 104/1992), nonché per il riconoscimento della disabilità ai fini del collocamento mirato (Legge n. 68/1999). Quindi, il giudice, pronunciandosi su un ricorso (accertamento tecnico preventivo) proposto contro un verbale Inps/Asl, con la sentenza annulla il verbale che di conseguenza non è più valido.
Pertanto, se il cittadino ha proposto ricorso (vincendolo) contro un verbale di invalidità ASL/Inps perché ha ritenuto che il giudizio espresso dalla Commissione medica non fosse giusto, significa che quella sentenza ha annullato il verbale e perciò lo sostituisce a tutti gli effetti. Non deve e non può, dunque, essere emesso un nuovo verbale dall’Asl/Inps.
In sintesi, la sentenza e la consulenza tecnica d’ufficio (che è la perizia fatta dal medico nominato dal tribunale a seguito di proposizione di ricorso giudiziario) sostituiscono a tutti gli effetti i verbali Asl/Inps di invalidità civile, di handicap (legge 104), disabilità.
Pertanto, per ottenere le agevolazioni previste dalla legge è sufficiente esibire la sentenza e la ctu (perizia redatta dal medico nominato dal giudice dopo la presentazione del ricorso).


Anonimo chiede
sabato 06/01/2024
“Mia mamma disabile con accompagnamento, io dipendente privato con Legge 104. La mia ditta concede lo smart working, ma il mio ufficio, non operativo, per decisione aziendale ne è escluso. Lo posso pretendere? È un mio diritto?
Grazie”
Consulenza legale i 13/01/2024
I datori di lavoro, sia pubblici sia privati, a fronte delle richieste di smart working dei dipendenti, per legge devono dare priorità ai genitori con figli fino a 12 anni o disabili, ai dipendenti con disabilità grave e ai caregiver.
La norma è contenuta nell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 105/2022, che ha riscritto completamente il comma 3-bis, dell’art. 18, della Legge n. 81/2017 (ovvero la legge di riferimento per il lavoro agile).
La disposizione prevede, che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, devono riconoscere una priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile, qualora queste richieste vengano presentate da lavoratrici e lavoratori che appartengono ad una delle seguenti categorie:
- disabile in situazione di gravità accertata (ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. 104/1992);
- con figli fino a 12 anni di età;
- con figli disabili; qualora il figlio abbia una minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Legge n. 104/1992).
- assistente familiare (caregiver) di soggetto che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé (ai sensi dell'art. 1, comma 255, della Legge n. 205/2017). Si tratta di assistenza e cura ad uno di questi soggetti: il coniuge, l'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto (ai sensi della Legge n. 76/2016), un familiare o un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi di disabilità grave o di titolarità di indennità di accompagnamento, un familiare entro il terzo grado.
Si tratta, tuttavia, di una priorità e non di un diritto potestativo. Ciò sta a significare che se il datore di lavoro non intende stipulare accordi di smart working all’interno della propria azienda, questa priorità non si attiva.
Spetta, infatti, al datore di lavoro valutare se l’introduzione di forme di lavoro agile sia compatibile con la propria organizzazione aziendale. Queste valutazioni possono essere valutate caso per caso, o condivise con le rappresentanze sindacali aziendali, mediante la conclusione di accordi aziendali.
Solo nel caso in cui le regole aziendali fissino un numero limitato di lavoratori che possono accedere allo smart working in un determinato ufficio, allora la legge assegna un ordine di priorità che deve essere rispettato dal datore di lavoro.
Secondo quanto riferito, nel caso di specie, il regolamento aziendale ha escluso esplicitamente lo smart working per l’ufficio per il quale si lavora. Pertanto, non è possibile far valere la priorità prevista dalla legge in quanto non è possibile imporre lo smart working al datore di lavoro.


G. S. . chiede
domenica 02/04/2023
“Buonasera vorrei sapere informazioni in dettaglio riguardo le limitazioni, le condizioni e i vincoli durante il congedo straordinario per legge 104 di dipendente pubblica amministrazione con qualifica di dirigente medico.
Pongo in proposito alcuni quesiti.
Può effettuare perizie e CTU per cui il giudice ha dato nomina?
Può effettuare consulenze e/o visite saltuariamente
Può spostarsi con la persona disabile in altre regioni o luoghi per brevi periodi?
Durante i mesi del periodo di congedo la persona disabile può trascorrere un qualche giorno con altre persone o chi ha il congedo straordinario deve ininterrottamente stare con la persona disabile?
In caso negativo in cosa si incorre?
Grazie”
Consulenza legale i 11/04/2023
Durante la fruizione del congedo per legge 104 non è possibile svolgere alcuna attività lavorativa, nemmeno di tipo libero professionale.
I permessi retribuiti e il congedo straordinario, infatti, interrompono l’attività lavorativa, in funzione del diritto del disabile ad essere assistito.

Neppure durante i periodi di aspettativa non retribuita è possibile svolgere altri lavori. A maggior ragione, nel caso del congedo straordinario per legge 104 in cui è addirittura prevista un’indennità rapportata all’ultima retribuzione e con contributi figurativi.

Qualche dubbio potrebbe sorgere per le perizie e CTU per cui il giudice ha dato nomina.
Infatti, il Consiglio di Stato con sentenza n. 3513/2017, pronunciandosi in merito ad altra casistica (incompatibilità ex art. 53 D. Lgs. 165/2001 e necessità della richiesta di autorizzazione alla propria amministrazione per svolgere CTU) ha affermato che l'attività di consulente tecnico d'ufficio dell'autorità giudiziaria sia ricollegabile non ad un rapporto contrattuale di qualche genere, ma all'adempimento di una funzione pubblica nell'interesse dell'amministrazione della giustizia.
Non si tratterebbe di attività lavorativa, ma di svolgimento di una funzione pubblica.
In questo caso, quindi, bisognerebbe soppesare i due interessi e stabilire se, in tal caso, l’interesse dell’amministrazione della giustizia possa prevalere sull’interesse del disabile ad essere assistito.
Purtroppo, sul punto non è intervenuta giurisprudenza, né tantomeno vi sono normative specifiche.
A parere di chi scrive, non dovrebbe essere permesso neppure lo svolgimento di incarichi come CTU nel caso in cui tali incarichi impediscano per un periodo consistente di prendersi cura del disabile.

Durante l’utilizzo dei permessi e dl congedo straordinario non è possibile abbandonare il disabile.
Per esempio, non è possibile andare in vacanza usufruendo di tali misure. Farlo costituirebbe una truffa.

Il discorso è, invece, diverso se è il disabile che necessita di andare in vacanza.
Anche in questo caso, non c’è una specifica norma che risolva il dubbio, ma bisogna analizzare la finalità dei permessi e dei congedi previsti dalla legge 104. Se, infatti, lo scopo è quello di garantire supporto al disabile, allora si potrebbe continuare ad assisterlo anche in vacanza.
In base a questo, chiedere il congedo o i permessi Legge 104 per accompagnare il disabile in vacanza non è illecito e sanzionabile.
Pertanto, per rispondere al quesito circa spostamenti in altre regioni e luoghi, si può affermare che, nel caso in cui tali spostamenti siano effettuati con il disabile e per accompagnare lo stesso in vacanza o comunque nel suo interesse, tali spostamenti sarebbero legittimi.

Non è necessario prestare assistenza 24 ore su 24.
Assistere non vuol dire solo essere presente fisicamente, ma anche compiere attività che siano da ausilio, come, ad esempio, l’acquisto di medicinali o lo svolgimento delle faccende quotidiane (come pagare le bollette). È possibile, dunque, assentarsi momentaneamente per svolgere tali commissioni.
Nel 2016 la Corte di Cassazione si era espressa in materia di gestione del tempo, affermando che il lavoratore che chiede i permessi della legge 104 “è libero di graduare l’assistenza al parente secondo orari e modalità flessibili che tengano conto, in primis, delle esigenze dell’handicappato; il che significa che nei giorni di permesso l’assistenza, sia pure continua, non necessariamente deve coincidere con l’orario lavorativo, proprio perché tale modo di interpretare la legge andrebbe contro gli stessi interessi dell’handicappato” (Cass. sent. n. 4106/2016).
L’assistenza al disabile non deve, inoltre, essere intesa in senso restrittivo ma può comprendere anche commissioni di vario genere purché svolte nell’interesse dell’assistito (Cassazione, sentenza n. 23891/2018).
Da ultimo, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30676 del 27 novembre 2018, ha affermato che non è possibile licenziare un lavoratore che intende fruire dei permessi 104 per riposarsi o per dedicare parte delle ore per il ristoro psico-fisico. E questo perché gli ermellini hanno inteso estendere il concetto di assistenza familiare. Infatti, le giornate di esonero possono essere utilizzate per svolgere attività legate all’assistenza anche in senso lato. Si legge nella sentenza: “la Corte territoriale ha valutato in concreto la riferibilità delle attività svolte dalla lavoratrice, come accertate nel giudizio, alla cure ed assistenza della madre disabile anche considerando ed escludendo l’utilizzo dei permessi e congedi ”in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per la detta assistenza”.
Anche nei giorni di permesso o di congedo, quindi, il lavoratore può rilassarsi.

La giurisprudenza disponibile sull’argomento si riferisce quasi sempre all’istituto dei permessi. Tuttavia, il medesimo ragionamento può essere applicato anche all’istituto del congedo straordinario.
Pertanto, a parere di chi scrive, non è illegittimo lasciare per brevi periodi il disabile alle cure di un'altra persona.
Tuttavia, le sentenze richiamate parlano di qualche ora, non di giorni.
Come già evidenziato, andare in vacanza durante il congedo non sarebbe ritenuto legittimo.

L’uso improprio dei permessi e congedi ex lege 104 comportano innanzitutto delle conseguenze dal punto di vista lavorativo.
Si avvierebbe un procedimento disciplinare che, a seconda dei casi, potrebbe comportare anche il licenziamento per giusta causa.
In secondo luogo, si rischia di essere denunciati per truffa ai danni dello Stato.

M. G. chiede
lunedì 14/02/2022 - Campania
“Buongiorno, sono un medico ospedaliero dipendente a tempo indeterminato dell' ASL, mia madre (vedova che convive con me in quanto figlio unico) quasi ottantenne è invalida al 100% e le è stato riconosciuto l' art 3 comma 1 della legge 104. Premesso che a breve chiederò una visita di revisione per aggravamento poichè da poco ha scoperto una neoplasia; con la documentazione medico legale in mio possesso (verbale della commissione dell' ASL di stato di invalidità al 100% e legge 104 art 3 comma 1, recente referto di struttura pubblica di essere affetta da malattia neoplastica) posso chiedere l' esenzione dal prestare servizio in turni di lavoro in orario notturno e nei giorni festivi? A chi mi devo rivolgere? Grazie.”
Consulenza legale i 21/02/2022
Il decreto legislativo 66 dell’8 aprile 2003 all’articolo 11 (completando il quadro della normativa che regolamenta il lavoro notturno) prevede che il lavoro notturno “non deve essere obbligatoriamente prestato […] dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni”.
Per lavoro notturno si intende il lavoro svolto per 7 ore consecutive che comprendono il periodo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

Circa la locuzione "a carico" il Ministero del lavoro, con la Risoluzione n. 4 del 6 febbraio 2009, ha fornito alcune precisazioni.
Il Ministero si rifà alle indicazioni della Legge 104/1992 (che pur non tratta di lavoro notturno), sostenendo che la definizione "a carico" vada ricollegata e resa omogenea a quanto disposto dalla quella norma a proposito della concessione dei permessi lavorativi.
In particolare, il Ministero ha precisato che “solo il soggetto che risulti già godere dei benefici della L. n. 104/1992 – o possederne i requisiti per goderne – secondo gli attuali criteri normativi e giurisprudenziali richiamati potrà richiedere l’esonero dalla prestazione dal lavoro notturno”.
Ai sensi dell’art. 33 della Legge 104/92 i benefici (nella specie, i permessi lavorativi), spettano esclusivamente ai lavoratori che assistono persone con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge 104/92.

Pertanto, se, come riferito, nel caso di specie, la madre non è in possesso di un verbale di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104/92, il figlio non potrà richiedere l’esonero dal lavoro notturno.
Diversamente, per essere esonerati dal lavoro notturno i beneficiari di permessi 104 devono presentare specifica richiesta al proprio datore di lavoro che, appunto, deve essere messo al corrente della situazione del dipendente.

Per quanto riguarda invece l’esonero dal lavoro festivo, esso è previsto solo per i lavoratori disabili portatori di handicap grave ma non per i lavoratori che fruiscono dei permessi legge 104 per assistere un familiare disabile (per i quali la legge non dispone nulla al riguardo delegando l’esonero ai contratti collettivi nazionali).

Non ci risulta che il CCNL dell’Area Sanità preveda tale esonero.


Lidia chiede
giovedì 24/01/2019 - Lombardia
“Recentemente mio marito e le mie due figlie hanno ereditato da un fratello di mio marito quote di una nuda proprietà immobiliare. Le rimanenti quote sono state eredìtate da associazioni religiose e laiche , che operano nel settore della beneficenza.
La minore delle mie figlie è affetta da grave disabilità di cui all'art. 3 , comma3 della Legge 5 febbraio 1992, n.°104. Per tale grave disabilità all'ultima revisione,settembre 2018 INPS Milano,non sono stati neppure disposti ulteriori accertamenti periodici. In conseguenza di tale disabilità a mia figlia , sin dal 2008 viene corrisposta pensione di invalidità. Il tutto documentato da verbali Commissioni ASL e INPS, l'ultimo dei quali , consegnato al notaio , risalente al settembre 2018.
POSTO CHE- la Legge 22 giugno 2016 n.°112 prevede espressamente misure atte ad agevolare erogazioni da parte di privati a favore di disabili ed associazioni che operano nel settore della beneficenza;-il Decreto Legge 3 ottobre 2006 n°262 , recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria , convertito nella Legge 24 novembre 2006 n.°286, prevede espressamente all'art. 49/bis che , per i soggetti portatori di handicap beneficiari di trasferimenti di beni e diritti per causa di morte (art.48) e comunque per donazioni e trasferimenti di beni e diritti a titolo gratuito (art. 49) , l'imposta sulle successioni e sulle donazioni si applichi esclusivamente sulla parte di valore eccedente l'ammontare di 1.500.000 ( un milione e cinquecentomila ) euro, e qui parliamo del 35% di una proprietà del valore complessivo di € 27.375.
-Considerato infine che la medesima Agenzia delle Entrate con circolare in data 29 maggio 2013 , avente per oggetto " la tassazione degli atti notarili- Guida Operativa - testo Unico dell'imposta di registro etc. , pare recepire le precedenti citate disposizioni di legge e nella parte V "le donazioni ed altri atti a titolo gratuito" e precisamente nella tabella al punto 5.1 , viene riconfermata la franchigia di € 1.500.000, SI E' QUINDI RITENUTO CHE MIA FIGLIA E GLI ENTI FOSSERO ESENTI DA TASSAZIONE. Invece , quando nel dicembre u.s. è stata presentata all'Agenzia delle Entrate la denuncia di successione , è stata applicata la tassa di registrazione anche a disabile ed Enti , nonostante la documentazione presentata dal notaio , perchè per l'Agenzia delle Entrate la tassa andava pagata anche da tali soggetti.
Tutto ciò posto ed evidenziato, si chiede cortesemente di sapere , entro i cinque giorni da voi posti , se il comportamento dell'agenzia delle entrate sia corretto ed in quali norme di legge trovi riscontri.
Qualora , invece , tale comportamento risulti , a parere di codesto ufficio legale , arbitrario e soggetto a revisione , si chiede di sapere se sia possibile , mediante una semplice istanza , ottenere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto.
In attesa di cortese riscontro , entro i previsti cinque giorni , si porgono distinti saluti.”
Consulenza legale i 03/02/2019
I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti alle aliquote e alle franchigie stabilite per l’imposta sulle successioni dall’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006 e, per ciò che riguarda le donazioni, dal comma 49 del medesimo articolo.

A norma del comma 48, si applicano le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
  1. devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
  2. a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;
  3. devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
  4. devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

Il successivo comma 49-bis dispone che “se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro”.
Detta franchigia opera a prescindere dal grado di parentela che intercorre tra chi dispone il lascito ed il beneficiario del trasferimento e non è cumulabile con altre franchigie, nel senso che, ad esempio, laddove il figlio del defunto sia anche affetto da handicap grave, egli beneficerà solo della franchigia di 1,5 milioni di euro, non potendo sommare ad essa altresì la franchigia di 1 milione di euro, prevista, come precisato, per i trasferimenti disposti in favore di discendenti.

Ciò, come già riscontrato, trova conferma anche alla pagina 170 della Circolare citata nel quesito, Circolare n. 18/E del 29.05.2013, in cui espressamente si dice che “Se il beneficiario dell’atto dispositivo è una persona portatrice di handicap, riconosciuto grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000,00 euro”.
Alla tabella che precede, si conferma che detta franchigia spetta, effettivamente, indipendentemente dal grado di parentela, dal momento che è prevista in riferimento a tutte le aliquote (4%, 6% e 8%), con la sola esclusione della cumulabilità con altre franchigie previste dalla medesima disposizione di cui si è già detto in riferimento al precedente esempio.

Riguardo al rimborso dell’imposta indebitamente versata, la norma di riferimento è l’art. 42 del Testo Unico sull’imposta di Successione, TUS, approvato con D. Lgs. n. 346/90. Tale norma, alla lettera f) del comma 1, prevede espressamente che “Deve essere rimborsata, unitamente agli interessi, alle soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati, l'imposta (…) risultante pagata in più a seguito di accertamento, successivamente alla liquidazione, dell'esistenza di passività o della spettanza di riduzioni e detrazioni; (…)”.

In base ai successivi commi 2, 3 e 4 il rimborso deve essere richiesto a pena di decadenza entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.
La domanda deve essere presentata all'ufficio competente, che deve rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
Dalla data di presentazione della domanda di rimborso decorrono gli interessi di mora di cui all'articolo 37, comma 2 della medesima disposizione di legge.

Anche in questo caso, in ipotesi di silenzio da parte dell’amministrazione, lo stesso equivale a rifiuto del rimborso e, conseguentemente, in tale ipotesi, occorrerà far valere le proprie ragioni dinanzi alla competente Commissione Tributaria provinciale, impugnando il silenzio-rifiuto ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 546/1992.

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