Cassazione penale Sez. III sentenza n. 20934 del 21 marzo 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei delitti contro il sentimento per gli animali, ai fini della confisca prevista dall'art. 544 sexies, cod. pen., l'animale rileva non come corpo del reato o cosa ad esso pertinente, né come bene patrimoniale produttivo di frutti, ma esclusivamente come essere vivente dotato, in quanto tale, di una propria sensibilità psico - fisica; ne consegue che la confisca può avere ad oggetto solo l'animale maltrattato, non i suoi figli estranei al reato, anche se nati successivamente ed in costanza di sequestro.

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