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Articolo 544 sexies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Confisca e pene accessorie

Dispositivo dell'art. 544 sexies Codice Penale

(1)Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544 ter, 544 quater e 544 quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato(2).

È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dalla l. 20 luglio 2004, n. 189.
(2) Secondo quanto disposto dall'art. 19 quater delle disp. att. della l. 20 luglio 2004, n. 189, gli animali confiscati vengono affidati ad associazioni o enti specializzati, specificatamente indicati dal Ministero della salute e dell'Interno.

Ratio Legis

La norma è stata introdotta al fine di apprestare una tutela più incisiva per quanto riguarda gli animali, che però non ricevono direttamente tale copertura legislativa, rimanendo dunque ferma la tradizionale impostazione che nega un certo grado di soggettività anche agli animali. Di conseguenza risulta qui garantito il rispetto del sentimento per gli animali, inteso come sentimento di pietà.

Spiegazione dell'art. 544 sexies Codice Penale

L'articolo in oggetto sancisce l'obbligatorietà della confisca (v. art. 240) dell'animale, qualora vi sia condanna per i delitti contro il sentimento per gli animali, salvo che si dimostri l'appartenenza dello stesso a persona estranea al reato.

Parimenti, qualora il colpevole svolga un'attività inerente il trasporto, il commercio o l'allevamento di animali, è prevista una pena accessoria specifica, consistente nella sospensione dell'attività da tre mesi a tre anni. Inoltre, nel caso di recidiva (art. 99) è disposta l'interdizione ex art. 30 dalle attività di cui sopra.

Massime relative all'art. 544 sexies Codice Penale

Cass. pen. n. 20934/2017

Nei delitti contro il sentimento per gli animali, ai fini della confisca prevista dall'art. 544 sexies, cod. pen., l'animale rileva non come corpo del reato o cosa ad esso pertinente, né come bene patrimoniale produttivo di frutti, ma esclusivamente come essere vivente dotato, in quanto tale, di una propria sensibilità psico - fisica; ne consegue che la confisca può avere ad oggetto solo l'animale maltrattato, non i suoi figli estranei al reato, anche se nati successivamente ed in costanza di sequestro.

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