Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1851 del 30 settembre 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Sussiste concorso materiale, non operando l'assorbimento, tra il delitto di falso di cui all'art. 491-bis cod. pen e quello di frode informatica, nel caso in cui la falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa, in quanto non ricorre l'ipotesi del reato complesso, per la cui configurabilitą non č sufficiente che le particolari modalitą di realizzazione del fatto tipico determinino un'occasionale convergenza di pił norme e, quindi, un concorso di reati, ma č necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di altro reato.

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