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Articolo 491 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Documenti informatici

Dispositivo dell'art. 491 bis Codice Penale

(1)Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico(2) avente efficacia probatoria(3), si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici(4).

Note

(1) Tale norma è stata inserita nel codice penale per effetto della l. 23 dicembre 1993, n. 547 (art. 3).
(2) L’art. 3, comma 1, lett. b), della l. 18 marzo 2008, n. 48 ha abrogato la seconda parte della disposizione che recitava: "A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli". Ora dunque si rinvia alla normativa amministrativa, nello specifico all'art. 1, lettera p), del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) che definisce il documento informatico come la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
(3) L’art. 3, comma 1, lett. a), della l. 18 marzo 2008, n. 48 ha inserito il riferimento all'efficacia probatoria.
(4) Articolo modificato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

Ratio Legis

Il legislatore ha introdotto successivamente tale fattispecie al fine di estendere la disciplina della falsità anche ai documenti informatici.

Spiegazione dell'art. 491 bis Codice Penale

La disposizione in oggetto prevede che, se ad un documento informatico (pubblico o privato) la legge attribuisce efficacia probatoria, le condotte di falsità di cui agli articoli precedenti trovano applicazione, a seconda che trattasi di documento pubblico o scrittura privata. Quindi, a prescindere da un supporto cartaceo, il legislatore prevede la consumazione dei reati di falsità sin dal momento in cui i documenti predetti vengano inseriti in un registro informatico, o comunque trasmessi telematicamente (ad es. tramite i sistemi relativi al processo telematico).

Massime relative all'art. 491 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 1851/2022

Sussiste concorso materiale, non operando l'assorbimento, tra il delitto di falso di cui all'art. 491-bis cod. pen e quello di frode informatica, nel caso in cui la falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa, in quanto non ricorre l'ipotesi del reato complesso, per la cui configurabilità non è sufficiente che le particolari modalità di realizzazione del fatto tipico determinino un'occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati, ma è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di altro reato.

Cass. pen. n. 30512/2014

La condotta del notaio che attesta falsamente in documenti informatici relativi all'autoliquidazione delle imposte fatti dei quali gli atti erano destinati a provare le verità, integra il reato previsto dagli artt. 480- 491 bis cod. pen., e non un illecito amministrativo, non operando in relazione ad essa il principio di specialità -previsto dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981-, né con riferimento all'art. 3 ter del D.Lgs. n. 463 del 1997, né con riferimento all'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, in quanto il primo non prevede un illecito amministrativo, ma una procedura di emenda dell'errore formale ricavabile dallo stesso atto di autoliquidazione, mentre il secondo contempla una sanzione amministrativa riferita esclusivamente ai ritardati od omessi versamenti di imposta risultante dalla dichiarazione.

Cass. pen. n. 12576/2013

In materia di falsità ideologica o materiale la previsione di cui all'art. 491 bis c.p. riguarda tanto l'ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui sia del tutto sostitutivo di quest'ultimo.

Cass. pen. n. 15535/2008

Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato su documento informatico pubblico (artt. 483 e 491 bis c.p.), la condotta di colui che inserisca dati relativi al superamento di esami mai sostenuti su un supporto informatico, concernente il proprio curriculum universitario, che abbia funzione vicaria dell'archivio dell'Università e, pertanto, destinazione potenzialmente probatoria, quanto meno provvisoria, considerato che, ai fini della configurazione del reato in questione, l'art. 491 bis c.p. equipara espressamente il supporto informatico a quello cartaceo.

Cass. pen. n. 45313/2005

Integra il reato di cui agli artt. 476, comma primo e 491 bis c.p. (falso materiale in atto pubblico) la condotta del pubblico ufficiale che, in qualità di addetto al servizio di inserimento dati nel sistema di verbalizzazione informatica, alteri documenti informatici pubblici relativi alla predisposizione di verbali di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada; né, a tal fine, rileva la circostanza che il sistema informatico coesista con quello cartaceo di supporto, in quanto l'art. 491 bis c.p. — che sanziona sia la falsità concernente direttamente i dati o le informazioni dotati, già in sé, di rilevanza probatoria sia quella relativa a programmi specificamente destinati ad elaborarli — riguarda tanto l'ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui il sistema informatico sia del tutto sostitutivo di quello cartaceo.

Cass. pen. n. 11930/2005

L'archivio informatico di una P.A. deve essere considerato alla stregua di un registro tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della P.A., confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell'elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi, materiale o ideologica, punibile rispettivamente ai sensi degli artt. 476 e 479 c.p., se posta in essere antecedentemente alla formulazione dell'art. 491 bis c.p. (Fattispecie in tema di archivio informatico del patronato Enasco).

Cass. pen. n. 11915/2004

Integra il reato di falsità materiale in atto pubblico (art. 476 c.p.) - anche nell'ipotesi che il fatto sia stato commesso prima dell'introduzione nel codice penale dell'art. 491 bis, ad opera dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1993, n. 547 - la condotta del pubblico dipendente che inserisca nell'archivio informatico dell'Albo nazionale dei costruttori dati non corrispondenti alle delibere adottate dai competenti organi deliberativi del predetto Albo - determinando l'iscrizione illecita di numerose imprese per categorie e per importi di lavori che in realtà non erano stati loro riconosciuti - in quanto, nella previsione di cui all'art. 476 c.p. rientrava, ancor prima che entrasse in vigore l'espressa previsione dell'art. 491 bis, la condotta del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, avesse formato un atto informatico sostanzialmente o formalmente falso, posto che anche attraverso lo strumento informatico il pubblico ufficiale può, nell'esercizio delle sue funzioni, formare un documento rappresentativo di atti o fatti, destinato a dare quella certezza alla cui tutela sono preposte le norme penali.

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