Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2351 del 18 novembre 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

La condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere è a forma libera e può realizzarsi in forme e contenuti diversi, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o dei promotori, essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, si inserisca di fatto nel gruppo per realizzarne gli scopi.

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