Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 19923 del 7 febbraio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reato di omessa denuncia da parte di incaricato di pubblico servizio, la sussistenza del presupposto di fatto relativo alla condizione di procedibilitą d'ufficio del reato oggetto della condotta omissiva, va valutata con riferimento al momento di realizzazione dell'omissione, a nulla conseguentemente rilevando che, successivamente ad essa, sia stata prevista, per il reato non denunciato, la procedibilitą a querela.

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