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Articolo 362 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

Dispositivo dell'art. 362 Codice Penale

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio [c.p.p. 330-332, 347], è punito con la multa fino a euro 103(1).

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa [120] né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico(2).

Note

(1) La particolare esimente relativa ai responsabili delle comunità terapeutiche è stata inserita dall'art. 104 della l. 22 febbraio 1975, n. 685 in materia di stupefacenti, come poi sostituito dall'art. 32 della l. 26 aprile 1990, n. 162, e che si spiega in ragione della particolare rapporto di fiducia di norma intercorrente tra il soggetto tossicodipendente e il responsabile della struttura in cui questi sta seguendo il percorso di riabilitazione.
(2) La dottrina maggioritaria ha fortemente criticato la disposizione in esame considerandola superflua, in quanto ricalca quanto disposto dall'art. 361, dal quale si differenzia solo per il soggetto attivo qui identificato nell'i.p.s..

Ratio Legis

La norma tutela il corretto funzionamento della giustizia, nello specifico garantendo che la notizia di reato giunga a conoscenza dell'organo competente all'esercizio dell'azione penale.

Spiegazione dell'art. 362 Codice Penale

Il bene giuridico tutelato è l'acquisizione della notitia criminis da parte dell'autorità giudiziaria, in modo che essa possa correttamente ed efficacemente esercitare l'azione penale. Tale interesse viene meno, e di conseguenza anche la rilevanza penale, qualora l'autorità giudiziaria fosse già a conoscenza della notizia di reato o qualora la notizia stessa appaia manifestamente infondata, o ancora qualora il delitto sia punibile a querela della persona offesa.


La fattispecie rappresenta un'ipotesi di reato proprio, in quanto tale può essere commesso solo dall'incaricato di pubblico servizio.

Elemento costitutivo del reato è che l'incaricato di pubblico servizio abbia acquisito la notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio. Infatti, se egli ne viene a conoscenza al di fuori della predetta attività, residua solamente una facoltà di denuncia (la cui omissione non è penalmente sanzionata), al pari di tutti i cittadini.

L'obbligo di denuncia sussiste anche in presenza di una mero fumus di reato, occorrendo comunque che quest'ultimo risulti già delineato nei suoi tratti essenziali.

Inoltre, l'obbligo sussiste anche in presenza di eventuali cause di estinzione del reato o di cause di non punibilità, spettando solo all'autorità giudiziaria la valutazione della loro sussistenza.

La condotta incriminata consiste nell'omettere o ritardare dolosamente la denuncia.

Il dolo è generico, e consiste nella volontà di omettere o ritardare la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio, con la previsione di tutti i presupposti da cui derivi l'obbligo.

L'incaricato di pubblico servizio dovrà dunque essersi rappresentato un fatto astrattamente integrante reato, che la denuncia rientri tra i propri doveri funzionali e che l'autorità giudiziaria non sia già a conoscenza della notitia criminis.

In base al criterio di specialità (v. art. 15), la fattispecie in esame rende inapplicabile il delitto di abuso d'ufficio (art. 328. Per contro, esso può concorrere con il delitto di favoreggiamento (art. 378).

Massime relative all'art. 362 Codice Penale

Cass. pen. n. 36413/2019

In tema di esame testimoniale, per sostenere l'assenza di genuinitą della prova dichiarativa, non č sufficiente affermare e comprovare che una o pił domande abbiano suggerito la risposta, ma occorre estendere l'analisi dell'affidabilitą della prova nel suo complesso, ben potendo il giudizio di piena attendibilitą del teste essere fondato sulle risposte sd altre domande.

Cass. pen. n. 19923/2019

In tema di reato di omessa denuncia da parte di incaricato di pubblico servizio, la sussistenza del presupposto di fatto relativo alla condizione di procedibilitą d'ufficio del reato oggetto della condotta omissiva, va valutata con riferimento al momento di realizzazione dell'omissione, a nulla conseguentemente rilevando che, successivamente ad essa, sia stata prevista, per il reato non denunciato, la procedibilitą a querela.

Cass. pen. n. 8937/2015

Integra il delitto di omessa denuncia previsto dall'art. 362 cod. pen. la condotta dell'incaricato di pubblico servizio che ometta di denunciare un fatto di cui sia venuto a conoscenza, in concomitanza o a cagione delle funzioni espletate, che presenti gli elementi essenziali di un reato, non essendo poi indispensabile che la notizia di reato si riveli anche fondata nel successivo sviluppo procedimentale.

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