Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 40626 del 17 dicembre 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

La prescrizione breve presuntiva del diritto dell'avvocato al pagamento dell'onorario decorre non solo dal verificarsi dei fatti previsti dall'art. 2957, comma 2, c.c., ma anche dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto col cliente, inclusa la morte di quest'ultimo, la quale estingue il rapporto di mandato e determina l'insorgenza del diritto del difensore al pagamento delle competenze professionali, pur non facendo venire meno, a determinate condizioni, il dovere del professionista di continuare a gestire la lite.

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