Testi per approfondire questo articolo

Trattato di diritto civile - La parte generale del diritto civile. Vol. V
La prescrizione

Pagine: 416
Data di pubblicazione: novembre 2009
Prezzo: 40 -10%40 €

Trattato di diritto civile - La parte generale del diritto civile. Vol. V: La prescrizione Autori: Monateri Pier Giuseppe, Costantini Cristina
Editore: Utet Giuridica Anno:2009 Pagine:416 Prezzo: € 40,00 IVA Assolta dall'editore Prezzo ShopWKI € 40,00 Vai al Carrello


Descrizione
L’opera analizza in modo estremamente approfondito e completo uno degli istituti classici del diritto privato, la prescrizione, al fine di offrire un quadro aggiornato e... (continua)

Le prescrizioni nel diritto civile, penale e tributario. Analisi e casistica

Collana: I manuali di Guida al Diritto
Data di pubblicazione: marzo 2011
Prezzo: 36 -10%36 €

La prescrizione determina l'estinzione di alcuni diritti nel caso in cui i titolari non li esercitino nei tempi stabiliti dalla legge. In ogni campo del diritto l'istituto ha pertanto l'importante funzione di garantire la certezza dei rapporti giuridici. Il presente volume si propone di offrire all'operatore una trattazione completa ed aggiornata sulla prescrizione, descrivendone gli elementi fondamentali e soffermandosi sull'incidenza che l'istituto ha nei vari settori del diritto civile,... (continua)

La prescrizione e la decadenza. Profili sostanziali e processuali

Editore: La Tribuna
Collana: Tribuna Juris
Pagine: 217
Data di pubblicazione: giugno 2011
Prezzo: 23 -10%23 €

Quest'opera affronta le tematiche relative alla prescrizione e alla decadenza, analizzate sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale. Peculiare attenzione è stata attribuita alle più recenti e significative elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali emanate dopo la riforma del processo civile del 2009. Fra gli argomenti affrontati, si segnalano: Decorrenza della prescrizione; Cause impeditive della prescrizione; Inderogabilità delle norme sulla... (continua)

Prescrizione dei diritti civili. Prontuario

Editore: Fag
Collana: Il cittadino e la legge
Pagine: 152
Data di pubblicazione: ottobre 2010
Prezzo: 16 -10%16 €

Questo testo è particolarmente utile per avvocati e altri operatori del diritto. Ma interessa anche ogni cittadino, perchè è importante far valere i propri diritti prima che si prescrivano, ed è consigliabile non pagare i debiti già prescritti, perché in questo caso non è consentito ottenerne il rimborso. Il testo contiene anche numerose e pratiche tabelle che rendono facile e rapida la consultazione. Gli estremi delle relative leggi,... (continua)


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Dispositivo dell'art. 2957 Codice Civile

Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione (1).
Per le competenze dovute agli avvocati, [ai procuratori] (2) e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato (1); per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione [c.p.c. 85, 324] (1).

Note

(1) Il termine comincia a decorrere, cioè, da quando il diritto diventa disponibile.

(2) Figura soppressa dalla l. n. 27/97, che all'art. 3 dispone: «Il termine procuratore legale contenuto in disposizioni legislative vigenti si intende sostituito con il termine avvocato».


Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1211L'art. 2957 del c.c., con formula generale, eliminando in parte le specificazioni dell'art. 2140 del codice del 1865, determina il momento iniziale della prescrizione con riferimento alla scadenza della retribuzione periodica o al compimento della prestazione. Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali, in conformità del codice anteriore, si stabilisce che il termine della prescrizione decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato. Riguardo agli affari non terminati, si fa decorrere la prescrizione dall'ultima prestazione, sopprimendo l'inopportuna limitazione dell'art. 2140, terzo capoverso, del codice del 1865, il quale, per gli affari anzidetti, stabiliva che gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non potessero domandare di essere soddisfatti delle spese e degli onorari di cui fossero creditori da tempo maggiore di cinque anni.

Quesiti degli utenti

Quesito numero 1471
Loredana S., sabato 13 novembre 2010 , chiede:
Dopo 5 annni ho ricevuto, con lettera A/R,da un avv. domiciliatario il cui mandato è stato revocato nel 2005, la richiesta di pagamento per parcella, senza specificare importo e competenze.
Devo pagare? Cosa devo eventualmente rispondere?

Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°1471 del martedì 16 novembre 2010 :

La prestazione dell'avvocato costituisce senza dubbio opera di professionista.
L'art. 2956 del c.c. prevede, tra le ipotesi di prescrizione triennale, proprio il diritto del professionista a ricevere il compenso per l'opera prestata e per il rimborso delle relative spese.
Nel caso di specie, quindi, avendo l'avvocato domiciliatario plausibilmente prestato la propria opera nel 2005 - o in periodo precedente - il suo diritto deve intendersi prescritto ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c.


Quesito numero 4062
Dante Zerbini, giovedì 9 giugno 2011 , chiede:

Buongiorno.
Ho ricevuto una raccomandata A/R da un avvocato che mi ha assistito in una causa di separazione iniziata nel 2004. Per vari motivi lo stesso avvocato fu supportato da un altro legale e solo quest' ultimo portò a termine l'intera vertenza. Il legale che ora vanta il credito ha concluso la sua attività nel 2004 e l'ultima corrispondenza che ho risale al gennaio 2008 dopo anni di totale "latenza". Il pagamento risale all' anno 2004 e in fattura non è neppure menzionata la voce "anticipo spese di causa". Il diritto di esigibilità del credito di un professionista non è di 3 anni? Qual'è la data a cui devo fare riferimento? Se ci fosse della corrispondenza con date più recenti (quindi inferiori ai tre anni), scritti dei quali io sono all' oscuro, hanno validità?
Ringrazio per la risposta
Dante


Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°4062 del venerdì 10 giugno 2011 :

La raccomandata che ha ricevuto prende il nome di sollecito di pagamento se all’interno della stessa il professionista intima il versamento del suo compenso. La richiesta fatta per iscritto determina la costituzione in mora del debitore ai sensi dell’art. 1219 del c.c. e l’interruzione del decorso di un’eventuale prescrizione presuntiva.

Per quanto concerne le prestazioni dei professionisti si applica l’art. 2956 del c.c.,  che riguarda tutti coloro che svolgono un'attività intellettuale, quindi anche gli avvocati. La regola è che in tre anni si presume pagato l’emolumento per le prestazioni dei professionisti (si tratta di un termine breve rispetto a quello ordinario). Per la determinazione del dies a quo, non è rilevante il momento in cui il cliente ha pagato l’ultima fattura (peraltro, nel caso di specie, dalla causale incerta e assai difficilmente valevole come riconoscimento del debito residuo), dovendosi, bensì, avere riguardo all’ultima comunicazione ricevuta dall'avvocato, se si è trattato di un’intimazione di pagamento. Solo tale tipo di comunicazione vale per la messa in mora e per interrompere la prescrizione. 



Tag: Mora del debitore, prescrizione presuntiva, interruzione prescrizione
Quesito numero 5569
guglielmo, lunedì 7 maggio 2012 , chiede:
Sono esecutore testamentario di un avv. deceduto a sett. 2011,il commercialista che curava gli interessi dell'avvocato mi sta richiedendo il pagamento delle competenze dovute dall'avv. a far data dal 1997,potrei sapere,per cortesia,cosa è dovuto al commercialista e che cosa si è prescritto, grazie
Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°5569 del lunedì 7 maggio 2012 :

La prestazione resa da un commercialista rientra nel novero delle prestazioni intellettuali rese dai professionisti, per le quali la legge sancisce un termine prescrizionale ridotto rispetto a quello ordinario, pari a tre anni.

Invero, ai sensi dell'[[2956, n.2, cc]] si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative.

Inoltre, la norma contenuta all'art. 2957 del c.c. precisa che il suddetto termine prescrizionale comincia a decorrere dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.

Nel caso prospettato, a meno che non siano intervenuti atti interruttivi del decorso prescrizionale come ad esempio un'intimazione di pagamento da parte del commercialista, si può ritenere prescritto il diritto del professionista stesso ad ottenere il compenso per tutte le prestazioni che sono state compiute da più di tre anni, quindi dal 1997 fino al 2009.    



Tag: prescrizione presuntiva
Attenzione: prenderemo in esame SOLO richieste scritte in italiano corretto, con adeguata punteggiatura, riferite a quesiti di interesse.



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Prescrizione e decadenza. Tutele sostanziali e strategie processuali. Con CD-ROM

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Collana: Il diritto applicato
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Prezzo: 95 -10%95 €

Il volume affronta le tematiche inerenti la prescrizione e decadenza, sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale (anche alla luce della Riforma del Codice di Procedura Civile, avvenuta con la recentissima Legge 69/2009).
Inoltre, si è dato conto degli orientamenti della dottrina e giurisprudenza, utilizzando un linguaggio chiaro ed esemplificativo.
Sono stati sviluppati analiticamente, oltre i temi generali del computo dei termini, della sospensione ed... (continua)

Prescrizione e decadenza

Editore: Giuffrè
Collana: Il diritto privato oggi
Data di pubblicazione: settembre 2009
Prezzo: 80 -10%80 €

Il volume ricostruisce in maniera organica due istituti di grande rilievo e dai confini non sempre ben delineati.
Partendo dai principi generali, l'Autore analizza le applicazioni pratiche della prescrizione e della decadenza in tutta la casistica del diritto civile: dai diritti reali ai contratti, dalle successioni alla famiglia, dalle obbligazioni all'azione risarcitoria, senza tralasciare i termini di decadenza previsti dal codice di procedura civile, recentemente riformati.(continua)

La prescrizione
[volume 2] Artt. 2941-2963

Editore: Giuffrè
Collana: Il codice civile. Commentario
Data di pubblicazione: dicembre 1999
Prezzo: 30.99 -10%30.99 €