Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 4595 del 21 febbraio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di onorari di avvocato, la conclusione della prestazione, prevista dall'art. 2957, comma 2, c.c., quale "dies a quo" del decorso del termine triennale di prescrizione, deve individuarsi nell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo.

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