Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13 del 4 gennaio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilitą dell'appaltatore ex art. 1669 c.c. dą luogo ad un debito di valore che va liquidato avuto riguardo al potere di acquisto della moneta alla data della decisione. Né l'obbligazione risarcitoria perde la sua natura di debito di valore per il fatto che il danneggiato abbia a proprie spese provveduto ad eliminare o ridurre le conseguenze del fatto dannoso.

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