Cassazione penale Sez. V sentenza n. 21475 del 29 marzo 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Concorre in qualitą di "extraneus" nel reato di bancarotta fraudolenta documentale il tecnico informatico che, consapevole dei propositi illeciti dell'amministratore di una societą in dissesto, lo aiuti a eliminare dalle banche dati "file" contenenti documentazione contabile, cosģ da impedire la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e degli affari della fallita, nella consapevolezza di cagionare - con tale condotta - pregiudizio ai creditori sociali.

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