Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 7126 del 12 marzo 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della liquidazione del danno biologico, che consegue alla lesione dell'integritā psico-fisica della persona, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invaliditā permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) e quello da invaliditā temporanea (da riconoscersi come danno da inabilitā temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invaliditā residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacitā psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilitā sofferto), mentre, ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresė delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi.

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