Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 19764 del 11 dicembre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, non č sufficiente l'intima convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, essendo necessaria l'obiettiva rispondenza del motivo perseguito a valori etici o sociali effettivamente apprezzabili e, come tali, riconosciuti preminenti dalla collettivitā.

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