Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25366 del 12 ottobre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione della responsabilitą civile per la circolazione dei veicoli, anche in caso di applicazione della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 opera il disposto dell'art. 1901, comma 2, c.c., sicché, ove ove il sinistro si sia verificato posteriormente alla scadenza del termine per il pagamento di premi successivi al primo, l'assicurazione resta sospesa solo dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

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