Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 1192 del 18 gennaio 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

Il rapporto tra il consorzio stabile e la consorziata, assegnataria ed esecutrice dei lavori appaltati al consorzio, non può essere ricostruito secondo lo schema del mandato in quanto l'assegnazione dei lavori alla consorziata da parte del consorzio, essendo successiva alla costituzione del rapporto consortile e riguardando il momento esecutivo di detto rapporto, non può essere considerata un contratto (e quindi né un subappalto, né un mandato), ma solo un atto unilaterale recettizio, sicché non può riconoscersi alla consorziata il privilegio ex art. 1721 c.c. sulle somme incamerate dal consorzio fallito in esecuzione dell'appalto.

(massima n. 2)

I consorzi stabili con rilevanza esterna, previsti dalla legge n. 109 del 1994, sono enti collettivi dotati di autonomia soggettiva, organizzativa e patrimoniale rispetto alle imprese consorziate, sicché è il consorzio l'unico soggetto legittimato ad agire nei confronti del committente e titolare delle somme riscosse in esecuzione del contratto; ne consegue, pertanto, che non ha fondamento la pretesa della consorziata, assegnataria ed esecutrice dei lavori appaltati, al riconoscimento in prededuzione dei relativi crediti sulle somme incamerate dal consorzio fallito.

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