Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 9866 del 15 aprile 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di responsabilitą contrattuale, l'obbligazione di pagare la fornitura di merce ordinata, ancorché verbalmente, da un dipendente della societą acquirente privo dei poteri di impegnare quest'ultima negli atti d'acquisto, deve imputarsi direttamente in capo alla societą stessa, in virtł delle regole della responsabilitą per fatto degli ausiliari ed in ragione dell'"apparenza colposa", da ritenersi applicabile ogni qual volta risulti che l'ordinativo provenga da soggetto, in apparenza, titolare di una posizione di dipendenza all'interno della societą, rilevante ai fini del comportamento secondo correttezza e buona fede.

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