Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 3292 del 12 febbraio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di notificazioni a mezzo posta, il relativo servizio si basa su di un mandato "ex lege" tra colui che richiede la notificazione e l'ufficiale giudiziario che la esegue, eventualmente avvalendosi, quale ausiliario, dell'agente postale, nell'ambito di un distinto rapporto obbligatorio, al quale il notificante rimane estraneo. Ne consegue che, in caso di ritardo nella consegna dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica di atti giudiziari effettuati a mezzo posta, nei confronti del richiedente la notifica risponde, ai sensi dell'art. 1228 c.c., esclusivamente l'ufficiale giudiziario, non anche l'agente postale del quale costui si avvalga.

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