Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 1627 del 19 gennaio 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa.

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