Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15709 del 21 giugno 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Il patto di prelazione per il caso di vendita, stipulato senza limiti di tempo, non ricade nel divieto di rapporti obbligatori che tolgano senza limitazioni cronologiche al proprietario la facoltā di disporre dei suoi beni, in quanto tale patto non comporta l'annullamento dell'indicata facoltā, restando sempre il proprietario perfettamente libero di disporre o meno dei suoi beni ed alle condizioni che preferisce, bensė soltanto un limite relativo alla libera scelta della persona del compratore, la quale, nella normalitā dei casi, a paritā di condizioni per tutto il resto, č indifferente per il venditore. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1183 cod. civ., deve ritenersi ammissibile un intervento del giudice che, su istanza di una delle parti, stabilisca un termine finale ritenuto congruo per l'esercizio del diritto di prelazione.

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