Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10050 del 29 marzo 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitą contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilitą medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), č onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalitą, secondo il criterio del "pił probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilitą della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento č stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilitą all'agente.

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