Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 992 del 14 gennaio 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

L'azione tendente all'acquisto della porzione del fondo attiguo occupata, ai sensi dell'art. 938 c.c., può essere proposta anche da uno solo dei comproprietari del fondo confinante, essendo diretta esclusivamente all'accertamento dell'occupazione in buona fede del fondo attiguo, senza che l'immobile in comunione ne possa risultare modificato "in peius".

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