Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 22997 del 16 settembre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 938 c.c., il quale, in deroga al principio generale sull'acquisto della proprietą per accessione, di cui ai precedenti artt. 934 e ss., prevede, in caso di occupazione di porzione del fondo contiguo con una costruzione, l'attribuzione al costruttore della proprietą dell'opera realizzata e del suolo (cosiddetta accessione invertita), si riferisce esclusivamente alla costruzione di un edificio, cioč di una struttura muraria complessa idonea alla permanenza nel suo interno di persone e di cose, non potendo, quindi, essere invocato con riguardo a opere diverse, quali un muro di contenimento o di divisione.

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