Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 10775 del 17 aprile 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

Nell'azione di impugnazione per difetto di veridicitā del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio, l'altro genitore, che pure abbia operato il riconoscimento, č litisconsorte necessario nel giudizio, secondo la regola dettata all'art. 250 c.c. che pone un principio di natura generale da applicarsi, pertanto, anche nell'ipotesi disciplinata dall'art. 263 c.c., perché l'acquisizione di un nuovo "status" da parte del minore č idonea a determinare una rilevante modifica della situazione familiare, della quale resta in ogni caso partecipe l'altro genitore.

(massima n. 2)

Deve ritenersi sussistere il litisconsorzio necessario dell'altro genitore anche nel giudizio di impugnazione per difetto di veridicitā del riconoscimento del minore, ai sensi dell'art. 263 c.c., pur in mancanza di una espressa previsione normativa, ma sulla base della stessa ratio di cui all'art. 250 c.c.

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