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Articolo 263 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità

Dispositivo dell'art. 263 Codice Civile

(1)Il riconoscimento [250] può essere impugnato [268] per difetto di veridicità(2) dall'autore del riconoscimento(3), da colui che è stato riconosciuto o da chiunque vi abbia interesse(4) [100 c.p.c.].

L'azione è imprescrittibile [2934] riguardo al figlio.

L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento(5).

L'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si applica l'articolo 245.

Note

(1) Articolo così modificato con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Per porre nel nulla il riconoscimento dovrà dimostrarsi il contrasto tra la realtà documentata nell'atto ed il rapporto di filiazione dedotto; è la tipica azione di contestazione di stato, esperibile senza preclusioni sui mezzi di prova che possono essere posti a fondamento della domanda giudiziale (eccettuato comunque il giuramento di cui all'art. 2736, e la confessione di cui all'art. 2730).
(3) Legittimati ad impugnare il riconoscimento sono l'autore del riconoscimento (anche quando fosse consapevole della falsità del proprio atto, senza che pertanto rilevi la buona o mala fede), colui che è stato riconosciuto e chiunque vi abbia interesse.
(4) L'interesse deducibile deve essere individuale, qualificato, concreto, attuale e legittimo, e di carattere patrimoniale o morale (pertanto non ne viene ricompreso il pubblico ministero, come precisato da Cass. n. 2515 del 16 marzo 1994).
A seguito delle modifiche operate con L. 219/2012, che hanno abrogato gli artt. 280-290 c.c., il co. II ha perso di significato.
(5) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 maggio - 25 giugno 2021, n. 133 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, terzo comma, codice civile, come modificato dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità".

Ratio Legis

La ratio della norma in esame concerne l'accertamento della realtà dei rapporti intercorrenti fra i soggetti interessati, anche qualora vi sia di mezzo un precedente atto di riconoscimento di figlio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

143 E' stato proposto di ammettere l'impugnazione per difetto di veridicità da parte dell'autore del riconoscimento solo nell'ipotesi in cui costui abbia agito in buona fede. Ma una tale limitazione, pur risolvendosi in una specie di sanzione contro il dichiarante di mala fede, avrebbe violato il principio di ordine superiore che ogni falsa apparenza di stato deve cadere indipendentemente dal comportamento subbiettivo di chi abbia fatto il riconoscimento. Del resto, sotto l'impero del vecchio codice, la dottrina prevalente ha ritenuto che non sia di ostacolo all'impugnativa da parte dell'autore il mendacio del riconoscimento. In conformità delle proposte pervenute è stata soppressa la norma del progetto, che ammetteva a provare il difetto di veridicità con qualsiasi mezzo, perché come si è già accennato, nel silenzio della legge, non è dato all'interprete stabilire alcuna limitazione alla prova.

Massime relative all'art. 263 Codice Civile

Cass. civ. n. 35998/2022

Nel giudizio di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, trattandosi di un giudizio sullo status filiationis, fortemente caratterizzato dal principio di prossimità della prova, le dichiarazioni della madre possono assumere un valore probatorio quantomeno indiziario all'interno di un quadro istruttorio più ampio complessivamente considerato.

Nell'azione di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio, già maggiorenne ed economicamente indipendente al momento della instaurazione del giudizio, il genitore di cui non si discute lo status non è un litisconsorte necessario, perché l'eventuale pronuncia caducatoria dello "status filiationis" del soggetto maggiorenne non produce effetti rilevanti di alcun genere nei suoi confronti, sotto il profilo della responsabilità genitoriale, come pure degli obblighi morali di crescita, educazione ed istruzione e di quelli materiali al mantenimento del figlio, ormai non più ipotizzabili. Ove, invece, l'azione di impugnazione coinvolga un figlio minorenne, la rilevante modifica della situazione familiare, in termini di obblighi morali e materiali verso il figlio, giustifica il litisconsorzio necessario del predetto genitore.

Cass. civ. n. 3252/2022

Nell'azione, intrapresa da un terzo interessato, di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio e già maggiorenne al momento della instaurazione del corrispondente giudizio ex art. 263 cod. civ., il bilanciamento che il giudice adito è tenuto ad effettuare tra il concreto interesse del soggetto riconosciuto ed il favore per la verità del rapporto di filiazione non può costituire il risultato di una valutazione astratta e predeterminata, né può implicare, ex se, il sacrificio dell'uno in nome dell'altro, ma impone di tenere conto di tutte le variabili del caso concreto, tra cui il diritto all'identità personale, correlato non solo alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali interni alla famiglia, al consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento e all'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore.

Cass. civ. n. 16547/2021

Nel giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, il giudice di merito può legittimamente escludere, in quanto superfluo, l'ascolto del figlio minore, qualora, da un lato, il minore stesso non possa riferire nessuna circostanza realmente rilevante (per essere il presunto padre deceduto solo un anno dopo la sua nascita, senza che si potesse instaurare una relazione consapevole di natura affettiva duratura e profonda, in grado di conferire al minore una certa stabilità emotiva ed in grado di creare ricordi certi sul rapporto con il presunto genitore) e, dall'altro, l'attività istruttoria (mediante consulenze genetico-ematologiche) abbia con certezza escluso l'esistenza di un rapporto di filiazione biologica.

Cass. civ. n. 95/2021

Nell'azione di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio, l'altro genitore, che pure abbia operato il riconoscimento, è litisconsorte necessario nel giudizio, secondo la regola dettata all'art. 250 c.c., che pone un principio di natura generale da applicarsi, pertanto, anche nell'ipotesi disciplinata dall'art. 263 c.c.

Cass. civ. n. 10775/2019

Nell'azione di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio, l'altro genitore, che pure abbia operato il riconoscimento, è litisconsorte necessario nel giudizio, secondo la regola dettata all'art. 250 c.c. che pone un principio di natura generale da applicarsi, pertanto, anche nell'ipotesi disciplinata dall'art. 263 c.c., perché l'acquisizione di un nuovo "status" da parte del minore è idonea a determinare una rilevante modifica della situazione familiare, della quale resta in ogni caso partecipe l'altro genitore.

Deve ritenersi sussistere il litisconsorzio necessario dell'altro genitore anche nel giudizio di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento del minore, ai sensi dell'art. 263 c.c., pur in mancanza di una espressa previsione normativa, ma sulla base della stessa ratio di cui all'art. 250 c.c.

Cass. civ. n. 20953/2018

Nel giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c., il presunto padre naturale non è legittimato ad intervenire nel giudizio, né in qualità di interveniente autonomo né di interveniente adesivo, essendo egli portatore di un mero interesse di fatto all'esito del giudizio, e non di un interesse giuridico a sostenere le ragioni dell'una o dell'altra parte, direttamente correlato ai vantaggi ed agli svantaggi che il giudicato potrebbe determinare nella sua sfera giuridica.

Cass. civ. n. 30122/2017

In tema di azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, stante la nuova disciplina introdotta dalle riforme del 2012 e 2013 in materia di filiazione, la prova dell'"assoluta impossibilità di concepimento" non è diversa rispetto a quella che è necessario fornire per le altre azioni di stato, richiedendo il diritto vigente che sia il "favor veritatis" ad orientare le valutazioni da compiere in tutti i casi di accertamento o disconoscimento della filiazione, sicché, essendo la consulenza tecnica genetica l'unica forma di accertamento attendibile nella ricerca della filiazione, deve valorizzarsi, anche per l'azione ex art. 263 c.c., il contegno della parte che si opponga al suo espletamento.

Cass. civ. n. 23290/2015

In materia di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, la consulenza tecnica ematologica è uno strumento istruttorio officioso rivolto verso l'unica indagine decisiva in ordine all'accertamento della verità del rapporto di filiazione e, pertanto, la sua richiesta, da un lato, non può essere ritenuta esplorativa, intendendosi come tale l'istanza rivolta a supplire le deficienze allegative ed istruttorie di parte, così da aggirare il regime dell'onere della prova sul piano sostanziale o i tempi di formulazione delle richieste istruttorie sul piano processuale, e, dall'altro, non essendo soggetta al regime processuale delle istanze di parte, non può essere oggetto di rinuncia, anche implicita.

Cass. civ. n. 6136/2015

Il giudizio di impugnazione della veridicità del riconoscimento di figlio naturale è suscettibile di produrre rilevanti effetti sullo "status" della persona del bambino e di incidere su diritti personalissimi, sicché il giudice deve accertare rigorosamente le ragioni che facciano escludere la veridicità del riconoscimento della filiazione anche se non è applicabile il principio, proprio del giudizio penale, secondo cui la prova deve essere fornita "al di là di ogni ragionevole dubbio".

L'impugnazione del riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio per difetto di veridicità può essere accolta, alla luce del principio del "favor veritatis", non solo quando l'attore provi che l'autore del riconoscimento, all'epoca del concepimento, era affetto da "impotentia generandi" o non aveva la possibilità di avere rapporti con la madre, ma anche quando fornisca la prova di essere il vero genitore, così dimostrando nello stesso tempo sia la propria legittimazione che la fondatezza della domanda.

Cass. civ. n. 17095/2013

L'azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità postula, a norma dell'art. 263 c.c., la dimostrazione della assoluta impossibilità che il soggetto che abbia inizialmente compiuto il riconoscimento sia, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio.

Cass. civ. n. 14462/2008

In tema di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale, l'efficacia delle indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA non può essere esclusa per la ragione che esse sono suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche, in quanto tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno natura probabilistica (anche quelle solitamente espresse in termini di «leggi») e tutte le misurazioni (anche quelle condotte con gli strumenti più sofisticati) sono ineluttabilmente soggette ad errore, sia per ragioni intrinseche (cosiddetto errore statistico), che per ragioni legate al soggetto che esegue o legge le misurazioni (cosiddetto errore sistematico), spettando al giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale, la valutazione dell'opportunità di disporre indagini suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini, ed il mancato esercizio di tale potere, così come il suo esercizio, non è censurabile in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 3563/2006

In materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obbiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione; essa, pertanto, in tal caso, non è un mezzo per valutare elementi di prova offerti dalle parti, ma costituisce strumento per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione. Pertanto, è legittima la sua ammissione, quale fonte di prova, nel giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, promosso dal curatore speciale nominato dal tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 74 della legge 4 maggio 1983, n. 184, a seguito delle indagini conseguenti all'avvenuto riconoscimento, da parte di persona coniugata, di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore.

Cass. civ. n. 5533/2001

Il conflitto di interessi nel rapporto processuale tra genitore esercente la potestà e figlio è ipotizzabile non già in presenza di un interesse comune, sia pure distinto ed autonomo, di entrambi al compimento di un determinato atto, ma soltanto allorché i due interessi siano nel caso concreto incompatibili tra loro, nel senso che l'interesse del rappresentante, rispetto all'atto da compiere, non si concili con quello del rappresentato; l'esistenza di una siffatta situazione di conflitto, il cui apprezzamento è rimesso al giudice di merito, non è normativamente presunta nel caso dell'azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, la quale non rientra tra le ipotesi, tassativamente indicate dal legislatore, nelle quali il giudizio deve essere proposto, in rappresentanza del minore, nei confronti di un curatore speciale nominato al riguardo dal giudice; ne consegue che, in ordine a tale azione, trova applicazione, in mancanza della deduzione di una concreta situazione di conflitto di interessi, la regola secondo cui il genitore esercente la potestà è legittimato, nell'interesse del figlio minore, a resistere al giudizio da altri intentato.

Per la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. non è sufficiente che tra due liti sussista una mera pregiudizialità logica, ma è necessario un rapporto di pregiudizialità giuridica, che ricorre soltanto quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dell'altra il cui accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito, il quale aveva escluso che ricorressero le condizioni per la sospensione necessaria del giudizio di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità in attesa della definizione di quello avente ad oggetto la querela di falso dell'atto di nascita relativamente alla regolarità del procedimento della sua formazione).

Cass. civ. n. 12085/1995

L'azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità (art. 263 c.c.) può essere accolta non solo quando l'attore provi che l'autore del riconoscimento, all'epoca del concepimento, era affetto da impotentia generandi o non aveva la possibilità di avere rapporti con la madre, ma anche quando fornisca la prova di essere il vero genitore, così provando nello stesso tempo sia la propria legittimazione che la fondatezza della domanda.

Cass. civ. n. 2269/1993

L'impugnazione del riconoscimento di figlio naturale, per difetto di veridicità, da parte del suo autore a norma dell'art. 263 c.c., ancorché non richieda la sopravvenienza di elementi di conoscenza nuovi rispetto a quelli noti al momento del riconoscimento, non ne costituisce una revoca, di cui l'art. 256 c.c. sancisce il divieto, poiché l'autore che impugna il riconoscimento, è tenuto alla giudiziale dimostrazione della non rispondenza del riconoscimento al vero.

Cass. civ. n. 7700/1990

La impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento del figlio naturale prevista dall'art. 263 c.c. postula la dimostrazione (che può essere data attraverso qualsiasi mezzo di prova, anche presuntivo) della assoluta impossibilità che il soggetto il quale ha effettuato il riconoscimento sia il padre del soggetto riconosciuto come figlio.

Cass. civ. n. 4201/1989

Nelle controversie in tema di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale (e di contestazione della legittimità), trova applicazione, in mancanza di una deroga esplicita, la regola generale prevista dall'art. 70, n. 3, c.p.c., secondo la quale nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone il P.M. deve (soltanto) intervenire sotto pena di nullità e non può, quindi, (anche) esercitare l'azione e proporre impugnazione. Né l'espressione «chiunque vi abbia interesse», usata dall'art. 263 c.c. per indicare i soggetti legittimati ad impugnare il riconoscimento, può ritenersi comprensiva del P.M., essendo essa riferibile ai soli soggetti privati che abbiano un interesse individuale qualificato (concreto, attuale e legittimo) sul piano del diritto sostanziale, di carattere patrimoniale o morale, allo essere o al non essere dello status, del rapporto, dell'atto dedotto in giudizio (ad es. gli eredi e di parenti di chi risulti il genitore legittimo o l'autore del riconoscimento, colui che allega di essere il vero genitore, ecc.).

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Consulenze legali
relative all'articolo 263 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

S. T. chiede
lunedì 13/02/2023 - Lazio
“ho riconosciuto all'Anagrafe come mio figlio un bambino nato durante l'unione con una donna aldifuori del matrimonio nel 8 aprile 2002. La madre con la quale ho interrotto da anni la convivenza di fatto mi ripete che il bambino, nato di otto mesi circa, non è mio figlio. c'è una qualche azione legale non prescritta che preveda l'obbligo di sottoposizione al test del DNA che io possa esperire oggi? Il mio intento è sapere se il bambino è mio figlio o meno.”
Consulenza legale i 20/02/2023
L’art. 263 c.c. stabilisce che il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, oltre che da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.
Esistono tuttavia dei limiti temporali per proporre l’azione: se, infatti, tali limiti non valgono per chi è stato riconosciuto (“l'azione è imprescrittibile riguardo al figlio”), per l’autore del riconoscimento esistono dei termini.
Più precisamente, l'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno, che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita; in ogni caso, non oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.
Sul punto la Corte Costituzionale (sentenza n. 133/2021) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma in esame nella parte in cui non prevede che, per l’autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l’azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità.
Tuttavia, nel nostro caso occorre tenere conto della disposizione transitoria contenuta al comma 10 dell’art. 104 del D. Lgs. 28/12/2013, n. 154, che ha modificato tra l'altro l’articolo in commento: “nel caso di riconoscimento di figlio annotato sull'atto di nascita prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini per proporre l'azione di impugnazione, previsti dall'articolo 263 e dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 267 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo”.
Non sembra pertanto vi siano margini per impugnare il riconoscimento effettuato da chi pone il quesito.

MASSIMO F. chiede
venerdì 23/02/2018 - Sardegna
“39 anni fà ho dato il mio cognome alla figlia di una mia amica, in modo che non fosse considerata figlia di nn. Questa sua figlia non la vedo da 38 anni, visto che ha sempre vissuto con sua madre. Siccome sono sposato e con figli, in caso di mia morte, che pretese potrebbe avanzare sulla mia eredità? Grazie.”
Consulenza legale i 25/02/2018
La circostanza di aver dato il cognome alla figlia della Sua amica equivale ad aver riconosciuto lo stato di figlia.
Il riconoscimento del figlio, per espressa previsione dell'art. 256 del codice civile, è atto irrevocabile.
Nel caso in esame, tuttavia, siamo di fronte ad falso riconoscimento non trattandosi, in effetti, del figlio biologico.
In base all’art. 263 del codice civile, “il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto o da chiunque vi abbia interesse."
Tale norma, tuttavia (tranne che l’impugnazione sia fatta dal figlio e, in tal caso, sarebbe imprescrittibile) prevede un termine di decadenza entro il quale va proposta tale azione.
Essa, infatti, deve essere proposta da parte dell'autore del riconoscimento nel termine di un anno che decorre dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita.
Nel caso in esame, tale termine è ovviamente ampiamente decorso. Non solo. Per parte della giurisprudenza il riconoscimento effettuato con la consapevolezza della sua falsità sarebbe irretrattabile. In merito, citiamo una massima di una sentenza del Tribunale di Roma del 2012 secondo cui: “l'autore del riconoscimento effettuato in malafede non è legittimato ad impugnarlo successivamente per difetto di veridicità, restando, invece, tale legittimazione in capo a tutti gli altri soggetti previsti dalla norma di cui all'art.263 cod. civ. L'interpretazione della norma di cui all'art.263 cod. civ., alla luce dei principi fondamentali dell'ordinamento interno ed internazionale e del diritto fondamentale allo status e all'identità personale, impone di considerare irretrattabile il riconoscimento avvenuto nella piena consapevolezza della sua falsità.”

Chiarito quanto precede, con riguardo alla domanda contenuta nel quesito relativa all’aspetto ereditario, si osserva quanto segue.
La legge, in materia di successione legittima, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 154/2013, non prevede un trattamento diverso tra figli legittimi e quelli riconosciuti fuori del matrimonio.
Tale previsione è espressamente contenuta nell’art. 573 c.c.
Da ciò ne consegue che la figlia della Sua amica, ha gli stessi diritti ereditari dei figli legittimi nati dal Suo matrimonio.
L’art. 542 c.c., con riguardo alla quota di legittima (cioè la porzione di eredità riservata dalla legge), prevede che “Quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto.”
L’unica ipotesi in cui ciò verrebbe meno si avrebbe se fosse la figlia ad esercitare l’azione di impugnazione prevista dall’art. 263 c.c. sopra citato e venisse accertata quindi la falsità del riconoscimento.
In tal caso però, secondo giurisprudenza prevalente, si potrebbe essere esposti ad una richiesta di risarcimento danni. Sul punto si cita la nota sentenza del 27 aprile del 2016 emessa dal Tribunale Milano il quale ha sottolineato che: “la verità naturale e biologica non debba in ogni caso prevalere rispetto alla tutela del diritto alla conservazione dello status e della propria identità personale e sociale, diritti della persona che hanno un ruolo centrale nell’ordinamento giuridico e ai quali deve essere assicurato il massimo livello di tutela. Non può pertanto porsi in dubbio -inquadrando i diritti che vengono in rilievo nella fattispecie nel quadro del sistema di valori delineato dai principi costituzionali -che il diritto alla propria identità personale e sociale, ove leso da una condotta dolosa o colposa non giustificata dall’ordinamento, meriti un pieno risarcimento.”


Federica chiede
martedì 19/07/2011 - Lombardia

Buongiorno,
vorrei chiedere quanto segue: consideriamo che Tizio sia figlio di prime nozze di Caio. Qualora Caio, avendo divorziato ed essendosi poi sposato con Sempronia, abbia riconosciuto come proprio un figlio che Tizio ha il fondato sospetto di temere che non sia suo (per adulterio di Sempronia), può Tizio impugnare il riconoscimento ai sensi del 263 c.c.? Potrà in tal caso chiedere il test di paternità?
Grazie, distinti saluti”

Consulenza legale i 22/07/2011

Esiste, infatti, il rimedio dell’impugnativa per difetto di veridicità: quando la dichiarazione non corrisponde a verità, più che la situazione psicologica del dichiarante, conta la situazione obiettiva. L’impugnazione per difetto di veridicità è ammessa da parte di qualsiasi interessato, compreso lo stesso figlio riconosciuto e non è soggetta a prescrizione. In sede giudiziaria, chi propone l’azione formulerà apposite istanze istruttorie per provare la paternità di soggetto diverso dal marito della madre del figlio in questione, quindi, utilizzando qualsiasi mezzo di prova. Il Giudice valutata l’ammissibilità, potrà predisporre C.T.U. con oggetto l’ indagine genetica, svolta su campioni biologici prelevati dal genitore certo, da quello presunto e dal figlio riconosciuto, del D.N.A. tramite la metodica P.C.R.

Se il figlio riconosciuto è minorenne è competente il Tribunale per i minorenni.