Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 22193 del 3 agosto 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di comunione legale tra coniugi, la costruzione realizzata, in costanza di matrimonio, da uno dei coniugi su di un fondo a lui appartenente in proprietą esclusiva entra a far parte del suo patrimonio per effetto delle disposizioni generali in materia di accessione, senza cadere, pertanto, nel novero dei beni oggetto di comunione di cui all'art. 177, primo comma, lettera b) del codice civile. Ne consegue che la tutela del coniuge non proprietario del suolo opera non sul piano del diritto reale (non potendo quegli vantare, in mancanza di un apposito titolo o di una specifica disposizione di legge, alcun diritto di comproprietą, nemmeno superficiaria, sulla costruzione), bensģ su quello meramente obbligatorio (nel senso che va a lui riconosciuto un diritto di credito relativo alla metą del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione).

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