Testi per approfondire questo articolo

Fallimento del coniuge imprenditore e scioglimento della comunione legale

Editore: Ipsoa
Pagine: 115
Data di pubblicazione: luglio 2011
Prezzo: 19 -10%19 €

Il fallimento del coniuge imprenditore in regime di comunione legale è un evento che incide sia sulla sua vita economica, sia sul regime patrimoniale coniugale. Il volume, con uno sguardo trasversale al diritto di famiglia ed al diritto fallimentare, affronta il tema dell'efficacia della sentenza di fallimento (tra risultanze del registro delle imprese e quelle dei registri di stato civile), della liquidazione concorsuale dei beni in comunione, della sistemazione dei rapporti... (continua)

Acquisti in comunione legale e circolazione dei beni di provenienza donativa

Autore: Patti Filippo
Editore: Ipsoa
Pagine: 176
Data di pubblicazione: giugno 2011
Prezzo: 30 -10%30 €

Il volume tratta due temi, gli acquisti in regime di comunione legale di beni e la circolazione dei beni di provenienza donativa, entrambi di notevole interesse per i professionisti soprattutto per la necessità di trovare espedienti utili che consentano di arginare situazioni e fenomeni non adeguatamente risolvibili con i mezzi offerti dalla normativa esistente.

Per ciascun argomento, partendo da un inquadramento generale, si analizzano poi le questioni interpretative ed... (continua)


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Dispositivo dell'art. 177 Codice Civile

Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali (2) [179]; b) i fruttidei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione[191]; c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati (3); d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (4) [181, 191 2]. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Note

(2) Sono sorte numerose discussioni sulla portata effettiva del termine «acquisti». Il primo problema riguarda la possibilità di includere nella nozione di acquisto gli acquisti a titolo originario. L'attuale testo dell'art. 177 non parla, come il testo originario dell'art. 217, di acquisti effettuati «a qualsiasi titolo»; la dottrina tuttavia, pur con qualche voce contraria, ha evidenziato che detta mancata ripetizione non comporta una meno ampia nozione di acquisto ed ha affermato che, in linea di principio, non sono esclusi dalla comunione gli acquisti a titolo originario. Il problema si è posto poi in relazione a fattispecie concrete quali l'acquisto per usucapione (ove il possesso sia iniziato da uno dei coniugi prima del matrimonio e l'usucapione si è perfezionato in costanza dello stesso) e per accessione (in particolare nel caso di immobile costruito su suolo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi). Secondo alcuni possono essere compresi nel concetto di «acquisti» anche i diritti di credito.

(3) I casi previsti alle lettere b) e c) dell'art. 177 costituiscono le c.d. ipotesi di comunione de residuo che ha ad oggetto determinate categorie di beni, nel caso in cui essi sussistano ancora al momento di scioglimento della comunione.

(4) È necessario che entrambi i coniugi gestiscano effettivamente l'azienda; non è sufficiente, invece, una forma qualsiasi di collaborazione. Pertanto, rientra nella previsione normativa l'ipotesi della società di fatto fra i coniugi.


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