Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 18009 del 6 giugno 2022

(2 massime)

(massima n. 1)

La disposizione dell'art. 2 T.U.I.R. prevede che soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato e che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Nel caso in cui il ricorrente risiede all'estero ed è iscritto all'Anagrafe dei residenti all'estero, il criterio di attribuzione della residenza fiscale in Italia è rappresentato dal domicilio, intendendo per esso la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, come desumibile da elementi presuntivi. Il concetto di domicilio va valutato cioè in relazione al luogo in cui la persona intrattiene sia i rapporti personali che quelli economici dovendo intendersi il concetto di interessi, in contrapposizione a quello di affari, comprensivo anche degli interessi personali.

(massima n. 2)

In tema di accertamento fiscale, il concetto di domicilio va valutato in relazione al luogo in cui la persona intrattiene sia i rapporti personali sia quelli economici, dovendo il concetto di interessi, in contrapposizione a quello di affari, intendersi comprensivo anche degli interessi personali.

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