Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 25911 del 2 marzo 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel falso ideologico in atto pubblico il bene tutelato č quello dell'affidamento nella corrispondenza al vero della informazione che l'atto contiene, secondo il significato comunemente dato alle espressioni utilizzate in quel contesto, non essendo necessaria, ai fini della rilevanza penale del fatto, la determinazione di un danno ulteriore per l'amministrazione ovvero di un pregiudizio dell'interesse probatorio connesso all'oggetto materiale della condotta di falsificazione.

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