Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 43506 del 23 ottobre 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di estradizione per l'estero, la disciplina relativa all'estensione dell'estradizione di cui all'art. 710 cod. proc. pen. č applicabile non solo nell'ipotesi in cui la nuova domanda pervenga dopo la consegna dell'estradando, ma anche quando quest'ultima sia stata giā disposta e eseguita al momento della decisione sulla seconda domanda. (Fattispecie relativa all'estensione di un'estradizione verso la Repubblica di Romania). (Rigetta, App. Messina, 26 novembre 2007).

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