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Articolo 710 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Estensione dell'estradizione concessa

Dispositivo dell'art. 710 Codice di procedura penale

1. In caso di nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna dell'estradato e avente a oggetto un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è già stata concessa, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente capo. Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni della persona interessata, rese davanti a un giudice dello stato richiedente, in ordine alla richiesta estensione dell'estradizione(1).

2. La corte di appello procede in assenza della persona interessata.

3. Non si fa luogo al giudizio davanti alla corte di appello se l'estradato, con le dichiarazioni previste dal comma 1, ha consentito all'estensione richiesta.

Note

(1) Tale allegazione si giustifica quale sostituzione dell'audizione dell'estradando da parte dell'autorità giudiziaria italiana, stante il fatto che il soggetto non si trova più nel territorio italiano.

Ratio Legis

L'estradizone suppletiva rappresenta un ulteriore segmento procedimentale che riapre i canali di collaborazione successivamente alla consegna della persona e che ha lo scopo di garantire il rispetto del principio di specialità di cui all'art. 699.

Spiegazione dell'art. 710 Codice di procedura penale

La norma in commento estende la disciplina di cui al presente Capo anche alle domande di estradizione, provenienti dal medesimo o da altri Stati, per fatti anteriori alla consegna dell'estradato e differenti da quelli per cui l'estradizione è stata concessa. Tuttavia, è sempre necessario rispettare il principio di specialità di cui all'art. 699.

Ad ogni modo, alla nuova domanda di estradizione devono essere allegate le dichiarazioni dell'interessato rese davanti all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, e concernenti l'estensione dell'estradizione.

Anche qui, pur considerando il fatto che si procede in appello senza la persona interessata (visto che già estradata), si applica il principio secondo cui il consenso dell'interessato esclude la necessità di procedere tramite giudizio in corte d'appello. In tale ipotesi, vi sarà solo il controllo del Ministro della giustizia circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 705.

Massime relative all'art. 710 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 43506/2009

In tema di estradizione per l'estero, la disciplina relativa all'estensione dell'estradizione di cui all'art. 710 cod. proc. pen. è applicabile non solo nell'ipotesi in cui la nuova domanda pervenga dopo la consegna dell'estradando, ma anche quando quest'ultima sia stata già disposta e eseguita al momento della decisione sulla seconda domanda. (Fattispecie relativa all'estensione di un'estradizione verso la Repubblica di Romania). (Rigetta, App. Messina, 26 novembre 2007).

Cass. pen. n. 24066/2009

La concessione dell'estradizione, sul presupposto dell'irrogabilità di una pena detentiva temporanea, per reati astrattamente punibili con l'ergastolo da uno Stato (nella specie: la Spagna) che non ammette la detenzione perpetua, comporta che la pena detentiva eseguibile non può superare la durata indicata nella richiesta di estradizione. (Fattispecie nella quale il Ministero della Giustizia aveva trasmesso alle autorità spagnole una richiesta di estradizione che indicava, come pena massima irrogabile per due delitti di omicidio, anni 21 di reclusione, e successivamente l'estradato era stato condannato all'ergastolo; la Corte ha precisato che, pur se l'effettiva carcerazione non poteva superare gli anni 21, nondimeno la pena inflitta andava considerata ad ogni altro effetto come ergastolo, con la duplice conseguenza dell'inapplicabilità dell'indulto, e della concedibilità dei benefici premiali tenendo conto del minimo di pena detentiva da espiare previsto per i condannati alla pena dell'ergastolo).

Cass. pen. n. 7298/2002

In tema di estensione dell'estradizione per l'estero con riguardo a fatto anteriore rispetto alla consegna dell'estradato già intervenuta per altri reati, la mancata allegazione alla relativa domanda del verbale delle dichiarazioni in ordine alla richiesta di estensione rese dall'interessato al giudice dello Stato richiedente, di cui all'ultima parte del comma 1 dell'art. 710 c.p.p., se implica la necessità del giudizio avanti alla Corte d'appello (esclusa invece, per il disposto del comma 3 della norma citata, quando l'estradato abbia reso dichiarazione di consenso alla estensione), non comporta tuttavia, non essendo pertinente ad una forma di intervento dell'estradato nel relativo procedimento secondo la previsione dell'art. 178, lett. c), c.p.p., la nullità del procedimento stesso o del provvedimento che lo conclude.

Cass. pen. n. 928/1997

Nel procedimento di estradizione suppletiva, non costituisce presupposto per la concessione dell'estradizione l'attualità della detenzione estera dell'estradando per il titolo per il quale l'estradizione è stata già concessa. (Nella specie, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza della corte di appello che aveva dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di estensione della estradizione, rivolta al Governo italiano dalla Repubblica di Germania nei confronti di un cittadino tedesco, ritenendo erroneamente ostativa all'accoglimento della domanda la circostanza che era cessata la detenzione in Germania dell'estradando con riferimento al titolo per il quale il medesimo era stato originariamente estradato)

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