Cassazione penale Sez. III sentenza n. 15927 del 5 marzo 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

L'inosservanza da parte del giudice dell'obbligo di sentire le parti prima di adottare la decisione di procedere "a porte chiuse" non č causa di nullitā assoluta ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., ma determina una nullitā relativa che, se verificatasi alla presenza della parte, č da ritenersi sanata se non eccepita immediatamente dopo il compimento dell'atto ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen.. (Rigetta, App. Milano, 28 maggio 2008).

(massima n. 2)

In tema di udienza preliminare, la modifica dell'imputazione o la nuova contestazione ai sensi dell'art. 423 cod. proc. pen. non comporta la concessione di un termine a difesa, sia nel caso in cui l'imputato sia presente sia nel caso in cui questi risulti assente o contumace. (Rigetta, App. Milano, 28 maggio 2008).

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