Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 25794 del 22 settembre 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel ricorso per cassazione proposto da persona giuridica, l'indicazione nella procura delle generalitā della persona fisica che assume di esserne il rappresentante non č sufficiente, dovendo essere indicata anche la qualifica attributiva del potere di rappresentanza legale dell'ente, ovvero il titolo (nella specie, procura notarile rilasciata a favore del funzionario responsabile dell'ufficio contenzioso di Equitalia, menzionata nel ricorso e depositata nelle more del giudizio di legittimitā) conferente alla medesima il potere di rappresentanza processuale dell'ente; in difetto di tali indicazioni, il ricorso proposto deve ritenersi inammissibile per mancanza di una idonea procura alle liti. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 31/01/2014).

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