Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 40377 del 16 dicembre 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei giudizi civili in cui č previsto l'intervento obbligatorio del P.M., il disposto della legge č osservato, a norma dell'art 71 c.p.c., con la comunicazione degli atti all'ufficio competente del P.M., per consentirgli d'intervenire in giudizio con un proprio rappresentante; nessun'altra comunicazione deve essere fatta a quell'ufficio, che, nell'esercizio delle facoltā e dei poteri di cui all'art 72 c.p.c., puō intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato esercizio di tali poteri implichi la nullitā delle udienze disertate dal PM o degli atti ai quali il medesimo non č intervenuto e delle sentenze pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni. (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/02/2020).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.