Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 4212 del 19 febbraio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, č idoneo a determinare l'insorgere della qualitą di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessitą della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/04/2017).

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