Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 20520 del 29 settembre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

L'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il "pagamento del prezzo complessivo č avvenuto contestualmente alla firma del presente atto" non č coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziante non č ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza č avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione; quest'ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/03/2016).

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