Cassazione civile Sez. V sentenza n. 5887 del 8 marzo 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il beneficio del credito d'imposta di cui all'art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 per i soggetti titolari del reddito d'impresa che, nel periodo ivi indicato, abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni, materiali e immateriali, nuovi e fiscalmente ammortizzabili, ai sensi degli artt. 103 e 104 (gią 67 e 68) del d.P.R. n. 917 del 1986, e di natura strumentale rispetto all'esercizio dell'impresa, in applicazione del criterio del rapporto di inerenza previsto dagli artt. 109 e 164 (gią 75 e 121-bis) del d.P.R. n. 917 del 1986, per cui va riconosciuto in caso di acquisto di biancheria avvenuto nell'esercizio di attivitą di lavanderia industriale, consistente nella pulizia e nel noleggio della stessa a strutture alberghiere e di ristorazione, non potendo, peraltro, escludersi la configurabilitą della biancheria quale bene strumentale ammortizzabile in base alla tabella di cui al d.m. 31 dicembre 1988, che, al contrario, espressamente la contempla come tale, sebbene rispetto ad altri gruppi di attivitą.

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