Cassazione civile Sez. V sentenza n. 13143 del 11 giugno 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, la fruizione del credito di imposta secondo il regime originario di ammissione previsto dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, richiede che la stipula del contratto di acquisto dei nuovi beni sia anteriore all'8 luglio 2002, in quanto l'effetto traslativo si produce in forza del solo consenso tra le parti, ai sensi dell'art. 1376 cod. civ., senza che rilevi la loro consegna successivamente a tale data. Né č necessario, ai fini della prova dell'avvio dell'investimento in epoca precedente, che il contratto d'acquisto abbia data certa, qualora gli elementi fattuali acquisiti al processo consentano di ritenere che l'emissione dei buoni d'ordine e le relative conferme si siano inequivocabilmente verificate entro la data suddetta. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. della Campania, sez. dist. di Salerno, 14/05/2007).

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