Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3083 del 13 febbraio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di divisione giudiziale, il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile ha natura di debito di valore; pertanto la sua rivalutazione da effettuare, anche "officio iudicis", con riferimento al momento della decisione della causa di divisione, non altera in alcun modo il "petitum" della controversia tra le parti, incidendo esclusivamente sulla concreta quantificazione della quota in termini monetari.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.