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Articolo 768 sexies Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Rapporti con i terzi

Dispositivo dell'art. 768 sexies Codice Civile

(1)All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto(2) possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo 768 quater, aumentata degli interessi legali.

L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 768 quinquies.

Note

(1) Gli artt. da 768 bis a 768 octies sono stati inseriti dalla Legge 14 febbraio 2006, n. 55.
(2) Posto che la partecipazione al patto di famiglia del coniuge e dei legittimari esistenti al momento della conclusione del contratto costituisce requisito di validità del patto stesso, si ritiene che la norma faccia riferimento solo al coniuge e ai legittimari sopravvenuti. Diversamente si porrebbe un contrasto tra la norma in commento e l'art. 768 quater del c.c..

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 768 sexies Codice Civile

Cass. civ. n. 6631/2006

In tema di rapporti giuridici sorti da contratto, la cosiddetta "presupposizione" deve intendersi come figura giuridica che si avvicina, da un lato, ad una particolare forma di "condizione", da considerarsi implicita e, comunque, certamente non espressa nel contenuto del contratto e, dall'altro, alla stessa "causa" del contratto, intendendosi per causa la funzione tipica e concreta che il contratto č destinato a realizzare; il suo rilievo resta dunque affidato all'interpretazione della volontā contrattuale delle parti, da compiersi in relazione ai termini effettivi del negozio giuridico dalle medesime stipulato. Deve pertanto ritenersi configurabile la presupposizione tutte le volte in cui, dal contenuto del contratto, si evinca che una situazione di fatto, considerata, ma non espressamente enunciata dalle parti in sede di stipulazione del medesimo, quale presupposto imprescindibile della volontā negoziale, venga successivamente mutata dal sopravvenire di circostanze non imputabili alle parti stesse, in modo tale che l'assetto che costoro hanno dato ai loro rispettivi interessi venga a trovarsi a poggiare su una base diversa da quella in forza della quale era stata convenuta l'operazione negoziale, cosė da comportare la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'articolo 1467 cod. civ.. (Nella specie, era stata esperita, dai proprietari del canale di carico di un mulino, domanda di pagamento dei relativi canoni nei confronti dell'affittuario consorzio di bonifica e avevano rigettato la domanda sia il primo che il secondo giudice, quest'ultimo, in particolare, avendo applicato l'articolo 1463 cod. civ. sul presupposto che il consorzio doveva ritenersi liberato dalla propria prestazione perchč, a causa dell'erosione del letto del fiume, si era creato un dislivello tale, rispetto alla originaria imboccatura del canale, da rendere questo non pių adatto a captare l'acqua dal fiume; la S.C. ha confermato la sentenza correggendone la motivazione sulla base dell'enunciato principio di diritto, in quanto la situazione di fatto "presupposta" dai contraenti nella formazione del loro consenso, pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali, doveva identificarsi nella possibilitā materiale di immissione dell'acqua derivata dal consorzio nel canale di carico del mulino, possibilitā venuta meno giā da tempo per effetto dell'erosione del letto del fiume). (Rigetta, Trib. Fermo, 13 Giugno 2001).

Cass. civ. n. 3083/2006

In tema di divisione giudiziale, il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile ha natura di debito di valore; pertanto la sua rivalutazione da effettuare, anche "officio iudicis", con riferimento al momento della decisione della causa di divisione, non altera in alcun modo il "petitum" della controversia tra le parti, incidendo esclusivamente sulla concreta quantificazione della quota in termini monetari.

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