Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9560 del 16 settembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 5, sesto comma, L. 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 10, L. n. 74 del 1987, l'obbligo di corresponsione dell'assegno di divorzio non è condizionato all'opposizione, da parte del beneficiario di tale assegno, alla pronuncia di divorzio, senza per ciò comportare violazioni dell'art. 3 della Costituzione, in riferimento all'art. 156 c.c., in quanto l'addebitabilità della separazione, quale condizione ostativa all'attribuzione dell'assegno di mantenimento, non è assolutamente equiparabile alla mancata opposizione alla domanda di divorzio.

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