Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17632 del 10 agosto 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

La sospensione dell'esecuzione della prestazione contrattuale, nei casi in cui č consentita dall'art. 1461 c.c., non richiede per la sua validitā alcuna previa comunicazione o dichiarazione alla controparte, né č necessario che la relativa decisione sia adottata prima della scadenza del termine previsto per l'adempimento.

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