Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 15159 del 4 giugno 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza di cui all'art. 115, comma 2, c.p.c. sono escluse quelle valutazioni che, per essere formulate, necessitino di un apprezzamento tecnico, da acquisirsi mediante c.t.u. o mezzi cognitivi peritali analoghi per le quali, quindi, non possa parlarsi di fatti o regole di esperienza pacificamente acquisite al patrimonio conoscitivo dell'uomo medio o della collettivitą con un grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva respinto una domanda di risarcimento del danno per "mobbing" ritenendo fatto notorio che chi sia affetto da malattia psichica non possa percepire la realtą dei rapporti interpersonali con conseguente impossibilitą, per il datore di lavoro, di evitare la causazione del danno).

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