Corte costituzionale sentenza n. 88 del 22 marzo 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Sono manifestamente inammissibili - per carente descrizione delle fattispecie concrete, difetto di motivazione sulla rilevanza e omessa individuazione delle disposizioni sottoposte a scrutinio - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 124 a 137 del d.l. 19 agosto 1917, n. 1399 (Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908), censurati per violazione degli artt. 3 Cost. e 14, primo comma, lett. f) ed s), dello statuto siciliano, e 1, comma 2, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), denunciato in riferimento all'art. 76 Cost. Le ordinanze di rimessione elencano una serie di provvedimenti amministrativi impugnati, senza illustrarne lo specifico contenuto e senza indicare il titolo di legittimazione che fonda l'interesse dei privati ad impugnarli. I censurati articoli da 124 a 137 recano norme speciali per i comparti del piano regolatore di Messina e delineano una complessa procedura volta a facilitare la ricostruzione delle aree distrutte dal terremoto del 1908. Tale procedura è scandita in fasi e ricomprende specifiche disposizioni dedicate all'espropriazione e alla riassegnazione dei beni compresi nel comparto, ma nessuna delle ordinanze di rimessione chiarisce in quale fase ha origine il rispettivo contenzioso. Le evidenziate lacune rendono perciò impossibile verificare se le contestate disposizioni debbano essere effettivamente applicate per definire i giudizi principali e se le ragioni esposte a sostegno del dubbio di costituzionalità abbiano attinenza con l'oggetto di ciascuno dei medesimi giudizi. In secondo luogo, tutti gli atti di promovimento censurano in blocco un consistente gruppo di disposizioni senza una distinta disamina dei loro rispettivi contenuti: in tal modo, i rimettenti utilizzano i giudizi a quibus come mere occasioni per contestare la legittimità costituzionale di un intero settore della normativa recata dal menzionato d.l. , ma, così facendo, omettono del tutto di individuare le singole disposizioni, o parti di esse, la cui presenza nell'ordinamento determinerebbe la lamentata violazione degli evocati parametri. Sull'inammissibilità, specialmente manifesta, di questioni per carente descrizione delle fattispecie concrete e/o per difetto di motivazione sulla rilevanza, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 241/2015, 185/2015 e 98/2014; ordinanze nn. 25/2016, 270/2015, 209/2015, 207/2015, 162/2015, 161/2015, 147/2015, 104/2015, 90/2015 e 36/2015. Sull'onere per il rimettente di individuare le singole disposizioni, o parti di esse, la cui presenza nell'ordinamento determinerebbe la lamentata violazione degli evocati parametri, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 218/2014; ordinanze nn. 101/2015, 21/2003, 337/2002 e 97/2000.

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